Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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(secondo il nuovo diritto: se per tale reato è comminata una pena di detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria secondo il sistema dell’aliquota giornaliera).

La dottrina e la giurisprudenza divergono in merito a tale questione (Stratenwerth, AT/2 § 14 n. 118 si è pronunciato contro un’iscrizione in generale in caso di «violazioni del diritto cantonale» basandosi sulla decisione contenuta in ZR 1969,

n. 47, la quale concerne tuttavia solo una contravvenzione cantonale; a favore di un’iscrizione si è espresso Giger, Basler-Kommentar, n. 21 in merito all’art. 360 CP). Sarebbe pertanto ora che il legislatore faccia chiarezza a tale proposito.

Conformemente alla prassi attuale in materia di casellario giudiziale – che non prevede l’iscrizione di reati cantonali – l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 3 lettere a e b OVOSTRA deve essere limitato alle sentenze per crimini o delitti «del CP o di altre leggi federali». L’articolo 8 lettera a AP-OVOSTRA precisa inoltre che non sono iscritte «violazioni delle disposizioni penali del diritto cantonale». In seguito all’annunciata revisione, a livello di legge, del diritto in materia di casellario giudiziale occorrerebbe prendere in considerazione anche un adeguamento dell’articolo 366 capoverso 2 lettera a nCP.

Effettivamente vi sono diversi motivi per i quali potrebbe essere sensato iscrivere i crimini e i delitti «cantonali» in VOSTRA. Oltre alla gravità del reato, occorre menzionare in primo luogo il fatto che tali violazioni possono anche influire sulla valutazione penale di reati contemplati dal diritto federale (infatti anche i reati cantonali sono presi in considerazione come precedenti nell’ambito della commisurazione della pena o come motivo per la revoca della sospensione condizionale). Inoltre, è innegabile che tali informazioni possano essere importanti proprio anche per scopi di accesso riconosciuti dal diritto in materia di casellario giudiziale (si pensi alla rilevanza dei precedenti per frode fiscale nell’ambito dell’esecuzione di controlli di sicurezza civili e militari conformemente all’art. 359 cpv. 2 lett. d CP). Inoltre, a favore della registrazione in VOSTRA dei reati cantonali con carattere di crimine o delitto depone anche il fatto che la creazione di un casellario giudiziale centrale a livello di Confederazione dovrebbe sgravare i Cantoni dalla tenuta di propri casellari.

Tuttavia, occorre rinunciare a iscrivere i reati cantonali nel casellario giudiziale, soprattutto per motivi costituzionali. La decisione di riprendere in VOSTRA anche i reati che si fondano soltanto sul diritto cantonale è infatti sempre legata anche all’obbligo per i Cantoni di comunicare tali violazioni a VOSTRA. Ma in tal modo la Confederazione impone ai Cantoni prescrizioni in un ambito che la Costituzione sancisce essere unicamente di competenza cantonale. Nella misura in cui sono liberi di emanare disposizioni penali, i Cantoni sono anche liberi di decidere come gestire tali sentenze. Inoltre, là dove dispongono di proprie competenze penali (in caso di violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura; cfr. la riserva di cui all’art. 335 cpv. 2 nCP), i Cantoni non sono vincolati al diritto federale (in particolare non alla Parte generale del CP). I concetti di «crimine» e «delitto», così come definiti nel CP, sono pertanto validi soltanto nel campo d’applicazione del CP4; non creano dunque categorie giuridiche vincolanti in ambiti che rientrano nella sovranità materiale dei Cantoni.

4 Per questo motivo anche l’articolo 12 capoversi 2 e 3 nCPM definisce, nel campo d’applicazione del Codice penale militare, che cosa è un crimine e cosa è un delitto. Il CPM ha tuttavia ripreso la valenza del CP.