Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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sufficientemente precisa di tale divieto, i responsabili del casellario a Berna riprendono il rispettivo divieto dell’esercizio di una professione in un elenco, che potrà essere consultato dall’autorità che procede all’iscrizione. Se non dovesse essere possibile una standardizzazione (senza limitare l’eloquenza del divieto dell’esercizio di una professione), tale divieto deve essere iscritto così come definito nel dispositivo della sentenza.

- I numeri 4.19 e 5.9 dell’AP-Allegato 1 a VOSTRA riprendono (in analogia con

l’articolo 16 capoverso 5 lettera i della vigente ordinanza), oltre alla norma di condotta, anche l’assistenza riabilitativa.

- Il numero 4.20 chiarisce che le pene accessorie continuano a essere iscritte.

L’unica pena accessoria restante è la degradazione secondo il CPM. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto, le pene accessorie previste dalla legislazione precedente sono abrogate conformemente al numero 1 capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla nuova Parte generale del CP. Restano tuttavia nel casellario come parte della sentenza fino all’eliminazione della rispettiva sentenza, ma sono contrassegnate da VOSTRA con la menzione «senza più effetto».

5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione

Il numero 5 dell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA si basa sull’articolo 16 capoverso 5 della vigente ordinanza e prevede le novità seguenti.

- Per quanto concerne la necessità dell’iscrizione della data del passaggio in

giudicato giusta il numero 5.2, si vedano le osservazioni in merito al numero 4.2 dell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA.

- Al posto della designazione «patronato», nel numero 5.8 è utilizzata l’espressione

«assistenza riabilitativa» (secondo l’art. 93 nCP).

- Secondo il numero 5.10, al posto della «durata computata» (della misura) di cui

all’articolo 16 capoverso 5 lettera k della vigente ordinanza è ora iscritta la «pena residua».

- Secondo il numero 5.11, è ora iscritta l’esecuzione successiva della pena con la

condizionale in caso di pene residue, che è possibile già secondo l’attuale legislazione ed è ora prevista esplicitamente nell’articolo 62c capoverso 2 nCP.

- Secondo il numero 5.12, è ora iscritta l’amnistia prevista all’articolo 384 nCP. La

grazia e l’amnistia riguardano soltanto le pene, ma non le misure (e quindi non l’iscrizione nel casellario giudiziale). Anche in caso di rinuncia totale all’esecuzione della pena, la grazia e l’amnistia non comportano dunque un’eliminazione dell’iscrizione secondo l’articolo 8 lettera b AP-OVOSTRA6.

L’articolo 16 capoverso 5 lettera m della vigente ordinanza può essere stralciato, perché la misura secondo l’articolo 100terCP, sostituita dalle misure per i giovani adulti secondo l’articolo 61 nCP, è già inclusa nel quadro delle restanti misure (n. 5.7 AP-Allegato 1 all’OVOSTRA).

6 Cfr. Basler Kommentar, n. 10 in merito all’art. 396 CP.