Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Non è possibile operare una distinzione netta tra gli articoli 5 e 6 AP-OVOSTRA (come tra le lett. f e g del vigente art. 9). Le decisioni d’esecuzione sono spesso anche decisioni che rendono necessarie modifiche di iscrizioni esistenti. In tal senso, sarebbe anche possibile raggruppare queste due disposizioni.
Articolo 7 Iscrizione di procedimenti penali pendenti
L’articolo concernente l’iscrizione di procedimenti penali pendenti sostituisce l’articolo 9 lettera h della vigente ordinanza.
Secondo il nuovo diritto (art. 366 cpv. 4 nCP), non sono registrate soltanto le richieste di estratti del casellario giudiziale depositate da autorità della giustizia penale in relazione con procedimenti penali pendenti, bensì tutti i procedimenti pendenti per crimini o delitti secondo il CP o il diritto penale accessorio (lett. a).
Inoltre, i procedimenti pendenti non vengono eliminati automaticamente già dopo due anni, come secondo il diritto vigente, bensì restano nel casellario fintantoché il procedimento è pendente. È quindi importante che modifiche, in particolare modifiche dell’autorità competente o dell’imputazione, vengano iscritte nel casellario giudiziale (lett. b).
Finora non erano chiari gli effetti prodotti dalla non iscrizione di violazioni di disposizioni penali cantonali (cfr. le osservazioni relative all’art. 3 cpv. 1 lett. a e b AP-OVOSTRA) sul disciplinamento concernente l’iscrizione di dati su procedimenti pendenti. Dato che nel casellario giudiziale sono iscritti soltanto crimini e delitti secondo il diritto federale, ciò dovrebbe valere anche per l’obbligo di comunicazione di procedimenti pendenti. Proponiamo dunque che l’articolo 7 capoverso 1 lettera a AP-OVOSTRA specifichi che l’obbligo di iscrizione vale soltanto per procedimenti per «crimini e delitti secondo il diritto federale».
Articolo 7a Iscrizione di conclusioni di procedimenti a fini statistici
I dati relativi alla conclusione del procedimento (decisioni di sospensione, sentenze di assoluzione o condanne) costituiscono una categoria a parte. Tali informazioni, elencate in modo esaustivo nell’articolo 7a capoverso 1 lettere a-e sono interessanti soprattutto dal punto di vista di politica criminale e servono a fini meramente statistici (cfr. art. 7a cpv. 2 AP-OVOSTRA).
Per quanto concerne l’iscrizione di tali dati, la peculiarità risiede nel fatto che in parte si tratta di informazioni che secondo le regole generali di cui agli articoli 3-7 AP-OVOSTRA non devono essere registrate. L’iscrizione di tali dati in VOSTRA non comporta infatti una loro registrazione vera e propria nel casellario giudiziale (non sono dunque menzionati nell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA). Tali informazioni sono invece trasmesse automaticamente all’Ufficio federale di statistica (UST) immediatamente dopo l’iscrizione di VOSTRA (cfr. anche art. 31 AP-OVOSTRA).
Tali dati possono pertanto essere consultati soltanto alla momento dell’iscrizione e soltanto dall’autorità che procede a tale operazione (art. 7a cpv. 2 AP-OVOSTRA).
Nemmeno il verbale d’aggiornamento della conclusione del procedimento cagiona un dispendio importante per l’autorità competente. Infatti, è in ogni caso necessaria una manipolazione nel sistema per poter eliminare da VOSTRA un procedimento penale pendente (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c AP-OVOSTRA).