Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
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Inoltre, siccome i Cantoni possono prevedere anche sanzioni e misure indipendenti nell’ambito della loro sovranità, potrebbe rivelarsi difficile procedere a un’iscrizione elettronica unitaria delle rispettive sentenze.
Articolo 4 Iscrizione di sanzioni
Tale disposizione corrisponde all’articolo 10 capoverso 1 della vigente ordinanza. La portata delle pene e misure del nuovo diritto che devono essere iscritte corrisponde essenzialmente a quella delle iscrizioni attualmente effettuate.
Al posto delle pene accessorie del vigente CP non più esistenti (eccetto l’interdizione dell’esercizio di una professione, che è ripresa come «altra misura»), l’articolo riprende alcune delle cosiddette «altre misure» (cauzione preventiva, interdizione dell’esercizio di una professione, divieto di condurre) previste dal nuovo CP.
L’iscrizione di sanzioni in caso di sentenze nei confronti di adolescenti è disciplinata nell’articolo 366 capoverso 3 nCP. È pertanto possibile rinunciare a un disciplinamento secondo l’articolo 11 della vigente ordinanza. Tuttavia, per una maggiore accessibilità occorre rinviare, perlomeno nella nuova ordinanza, alle rispettive disposizioni del nCP.
Articolo 5 Iscrizione di decisioni successive
Tale disposizione si basa sull’articolo 9 lettera f della vigente ordinanza.
L’articolo 9 lettera f numero 1 della vigente ordinanza non deve più essere ripreso poiché la nuova Parte generale del CP non prevede più la cancellazione.
L’articolo 5 lettera a AP-OVOSTRA tiene conto, da un lato, delle novità introdotte dalla revisione della Parte generale del CP. Dall’altro, menziona per la prima volta la disposizione dell’assistenza riabilitativa e di norme di condotta, che sono parimenti importanti nel caso di insuccesso del periodo di prova (cfr. i dati di cui ai n. 5.8 e 5.9 dell’allegato 1 all’OVOSTRA).
L’articolo 5 lettera b AP-OVOSTRA illustra nuove possibilità di decisioni successive in relazione a misure terapeutiche stazionarie, che rendono necessarie modifiche di iscrizioni esistenti.
Delle pene accessorie previste dal CP menzionate nell’articolo 9 lettera f numero 1 della vigente ordinanza, il nuovo diritto riprende soltanto l’interdizione dell’esercizio di una professione (tuttavia come «altra misura» nell’art. 67 nCP). L’articolo 5 lettera c AP-OVOSTRA tiene conto del fatto che la nuova interdizione dell’esercizio di una professione può essere non soltanto revocata, bensì anche modificata successivamente quanto a durata e contenuto (cfr. art. 67a cpv. 3 nCP). La degradazione, l’unica pena accessoria del Codice penale militare, non può essere modificata o revocata successivamente (cfr. art. 35 nCPM) e non va pertanto menzionata.
Articolo 6 Iscrizione di decisioni d’esecuzione
Il disciplinamento dell’iscrizione di decisioni d’esecuzione si basa sull’articolo 9 lettera g della vigente ordinanza, che è stato adeguato alla nuova Parte generale del CP.