Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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fosse possibile iscrivere fino a dieci imputazioni. Tuttavia, siccome non può più essere realizzata entro i termini previsti, tale riprogrammazione verrà introdotta in un secondo tempo.

Anche la conclusione del procedimento è repertoriata nel sistema conformemente all’articolo 7a AP-OVOSTRA. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera c AP-OVOSTRA, l’iscrizione dei dati sulla conclusione del procedimento comporta l’eliminazione dei dati su procedimenti pendenti. Tuttavia, siccome sono trasmessi automaticamente all’Ufficio federale di statistica per valutazione immediatamente dopo l’iscrizione e quindi non rimangono in VOSTRA, tali dati non sono inclusi nemmeno nell’AP-Allegato 1. Tali informazioni relative alla conclusione del procedimento non possono essere consultate da nessuna autorità collegata e non costituiscono dunque una categoria di dati a sé stante.

4. Dati su sentenze

Il numero 4 AP-Allegato 1 a VOSTRA si basa sull’articolo 16 capoverso 4 della vigente ordinanza.

La normativa tiene conto del nuovo sistema di sanzioni nel modo seguente.

- Secondo il numero 4.2, ora è iscritta anche la data del passaggio in giudicato, che

è determinante per l’inizio della decorrenza del termine per l’eliminazione delle sentenze dal casellario giudiziale giusta l’articolo 369 capoverso 6 lettera a nCP.

- Il numero 4.7 riprende la pena unica, che può essere inflitta conformemente agli

articoli 46 capoverso 1, 62a capoverso 2 e 89 capoverso 6 nCP.

- Per ragioni di chiarezza, il numero 4.11 stabilisce che nel casellario vanno iscritte,

oltre al tipo di pena, anche la gravità e la forma dell’esecuzione.

- Il numero 4.12 determina gli elementi della nuova pena pecuniaria che devono

essere iscritti.

- Il numero 4.13 precisa quali elementi della nuova sospensione condizionale

parziale della pena devono essere iscritti (oltre agli elementi di cui al numero 4.11).

- Il numero 4.17 disciplina l’iscrizione della nuova interdizione dell’esercizio di una

professione. La nuova interdizione dell’esercizio di una professione giusta gli articoli 67 e 67a nCP è strutturata in modo diverso che nel diritto vigente. Non è vietato l’esercizio di una professione nel suo complesso (p. es. professione di insegnante), ma piuttosto una determinata attività (p. es. divieto di insegnare a fanciulli e adolescenti con meno di 18 anni). Tale attività non deve inoltre essere proibita del tutto in ogni caso, bensì il divieto può essere limitato soltanto all’esercizio indipendente dell’attività. Affinché l’iscrizione nel casellario giudiziale (e l’estratto rilasciato a privati) abbia una certa eloquenza, gli elementi dell’interdizione dell’esercizio di una professione menzionati nel dispositivo devono essere registrati con la maggior precisione possibile. Visto che tutte le iscrizioni devono essere tradotte, per la programmazione è stato scelto un sistema che consente una certa standardizzazione delle iscrizioni, che permette anche una gestione dei dati il più uniforme possibile. Per il momento non vi sarà dunque alcun campo di testo libero. Per poter registrare un divieto dell’esercizio di una professione, l’autorità che procede all’iscrizione deve dapprima discuterne con i responsabili del casellario giudiziale. Se è possibile trovare una definizione