Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
incapacità dell’autore del reato, per il quale è stato tuttavia ordinato l’internamento a causa della sua pericolosità (art. 64 nCP). Lo stesso vale per le misure di cui agli articoli 59-61, 63 nCP. Diversa è la situazione nel caso delle cosiddette altre misure che possono parimenti essere inflitte in una sentenza di assoluzione. In questo caso sono iscritti soltanto l’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67 segg. nCP) e il divieto di condurre (art. 67b nCP). Non riteniamo sensato iscrivere la pubblicazione della sentenza (art. 68 nCP), la confisca (art. 69 segg. nCP) e gli assegnamenti al danneggiato (art. 73 nCP). Tale principio potrebbe risultare anche già dall’articolo 4 AP-OVOSTRA, che elenca le sanzioni da iscrivere. Per una maggiore chiarezza, la nuova ordinanza deve riprendere entrambi i disciplinamenti (art. 8 lett. c AP-OVOSTRA). Le conclusioni di procedimenti con sentenze di assoluzione non soggette all’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 7a sono tuttavia repertoriate e trasmesse all’UST a fini statistici (cfr. la rispettiva riserva nell’art. 8 lett c).
- La lettera b della vigente ordinanza concernente le misure e le pene disciplinari inflitte ai fanciulli è resa superflua dall’articolo 366 capoverso 3 nCP.
- L’articolo 12 lettera c della vigente ordinanza concernente le multe inflitte per contravvenzioni è mantenuta per una maggiore chiarezza (art. 8 lett. d AP-OVOSTRA). Il contenuto di tale disposizione risulta dall’articolo 366 capoverso 2 lettera b nCP in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 1 lettere c e d del presente AP.
- L’articolo 12 lettera d della vigente ordinanza, concernente la non iscrizione di decisioni di commutazione (multe in arresto), deve essere ripensata sulla base della revisione della Parte generale del CP. In futuro, la commutazione delle pene pecuniarie e delle multe dovrà essere effettuata già al momento della formulazione della sentenza, se questa è emanata da un tribunale (art. 36 cpv. 1 e art. 106 cpv. 2 nCP). Tuttavia, le decisioni di commutazione non spariranno del tutto poiché molte pene pecuniarie e multe continueranno a essere inflitte da autorità diverse dai tribunali, rendendo così necessaria una decisione di commutazione da parte di un tribunale. Ci si chiede se mantenere l’articolo 12 lettera d della vigente ordinanza. Secondo l’articolo 41 capoverso 1 nCP, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potrà essere eseguito. Per il giudice sarebbe pertanto d’aiuto, in vista della determinazione della pena, poter apprendere dal casellario giudiziale se in passato una persona ha eseguito pene pecuniarie rispettivamente multe o un lavoro di pubblica utilità oppure se tali pene hanno dovuto essere commutate. Al fine di garantire un’informazione senza lacune, sarebbe tuttavia necessario riprendere non soltanto le decisioni di commutazione pronunciate da un giudice, bensì anche le decisioni delle autorità esecutive che dichiarano eseguibile la pena commutata già inflitta nella formulazione della sentenza. Occorre parimenti considerare che una pena pecuniaria può essere commutata in lavoro di pubblica utilità che, dal canto suo, può essere commutato in una pena detentiva (cfr. art. 36 nCP). Dato che il dispendio cagionato dall’iscrizione di tutte queste decisioni di commutazione appare sproporzionato, queste ultime devono continuare a non essere registrate (art. 8 lett. e AP-OVOSTRA).
- L’articolo 12 lettera e della vigente ordinanza risulta già espressamente dall’articolo 226 nCPM e non va pertanto ripresa.