Restituzione
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
pressioni conformi secondo ADR e RID possono essere trasportate ed utilizzate in Svizzera senza riserve.
La Camera di commercio Germania - Svizzera sostiene inoltre che la prescrizione in esame comporterebbe una perdita di posti di lavoro in Svizzera, poiché sempre più frequentemente le ditte interessate effettuerebbero le ispezioni all'estero. Il fatto che un controllo ufficiale venga effettuato da una concessionaria non implica un peggioramento della qualità dei controlli. All'organo d'ispezione privati spetta anche una responsabilità materiale di cui, se del caso, dovrebbe farsi carico (Camera di commercio Germania - Svizzera, RETEST GmbH). I controlli svolti all'estero da organi privati verrebbero oltretutto riconosciuti fino al termine previsto per l'ispezione successiva, e nella CE vi sarebbe un'autorità di concessione incaricata della vigilanza sulla qualità dei controlli.
D'altra parte, nella CE la TPED risulterebbe efficace. L'argomento dei maggiori oneri a carico dello Stato sarebbe finalizzato unicamente ad ostacolare il recepimento della TPED (IGS). Non vi sarebbe alcun motivo contrario all'introduzione di un controllo del mercato, purché ciò non condizioni il recepimento della TPED.
SVTI non comprende l'affermazione dell'ufficio federale, secondo cui gli effetti sul livello di protezione non possono essere valutati senza conoscere l'entità delle future attività di sorveglianza del mercato. Sarebbe stata opportuna una valutazione almeno suppositiva di tali effetti.
In sintesi: fatta eccezione per SVTI (ASIT: Associazione svizzera ispezioni tecniche), tutti i partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi al riguardo auspicano la cancellazione della divergenza (7 favorevoli, 1 contrario).
Modulo 58: Divieto d'importazione e di transito di scimmie e di proscimmie
I Verdi auspicano il mantenimento della prescrizione svizzera poiché considerano prioritaria la protezione degli animali. ZH approva la cancellazione, in quanto nella CE è prevista una regolamentazione sostitutiva equivalente.
In sintesi: un Cantone e un'organizzazione mantello approvano la cancellazione del divieto. Un partito politico è contrario. (2 favorevoli, 1 contrario)
2.1.5 Elenco 5: Nessuna prevalenza generale della normativa svizzera rispetto alle prescrizioni sui prodotti non armonizzate nella CE
L'elenco 5 concerne i settori non armonizzati o non completamente armonizzati a livello comunitario e comprende casi in cui in futuro il principio "Cassis de Dijon" dovrebbe trovare applicazione. Non si tratta di un elenco esaustivo di tali casi. Sono enumerati soltanto quelli di cui, per motivi di trasparenza, è stata espressamente richiesta la menzione nel presente rapporto dall'ufficio federale competente.
Modulo 59: Obbligo del controllo autonomo relativo agli oggetti con componenti pericolose NW, BL, SH, GR, GE, chemsuisse e VKCS ritengono che sia inopportuno eliminare temporaneamente la prevalenza della normativa svizzera fino all'entrata in vigore delle disposizioni REACH. Anche i Verdi chiedono di aspettare l'eventuale recepimento delle disposizioni REACH. In seguito all'entrata in vigore di queste ultime, la Svizzera disporrebbe di un livello di protezione più basso (UR, NW, GR, chemsuisse). SGCI e SKW sono contrarie alla cancellazione, poiché la prescrizione equivalente verrebbe introdotta con le disposizioni REACH il 1° luglio 2007. Soltanto l'USC si è pronunciata contro la richiesta senza motivare la sua valutazione.
In sintesi: 14 partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono in merito alla richiesta. A tale proposito, va rilevato che l'eliminazione della divergenza non avviene in base ad un adeguamento del diritto svizzero alla direttiva 1999/45/EG, bensì grazie al fatto che nella CE tramite il regolamento REACH vengono introdotte prescrizioni equivalenti a quelle svizzere.