Restituzione
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati
alimentare non sarebbero durature, ciò che comporterebbe la fine dell'agricoltura e dell'alimentazione sostenibile.
2. Considerazioni specifiche
2. 1 Osservazioni concernenti singole richieste
Qui di seguito sono esposti i commenti alle singole 69 richieste. Vengono riportati soltanto gli argomenti non ancora indicati nelle richieste oggetto della procedura di consultazione. Nelle tabelle del capitolo 3 sono elencate le opinioni espresse dai partecipanti alla procedura di consultazione in merito alle singole richieste.
In relazione alle singole richieste possono essere distinti due casi. Nei settori in cui le prescrizioni tecniche sono state armonizzate a livello comunitario, in cui però sussistono differenze tra le prescrizioni di Svizzere e CE, si tratta di stabilire se il diritto svizzero debba essere adeguato a quello comunitario e se le divergenze debbano essere mantenute. In relazione ai settori in cui le prescrizioni comunitarie non sono armonizzate, o non lo sono completamente, bisogna decidere se debba essere applicabile il principio "Cassis de Dijon" oppure se il diritto svizzero debba essere generalmente prevalente.
2.1.1 Elenco 1: Divergenze rispetto alle prescrizioni sui prodotti vigenti nella CE: deroghe generali al principio "Cassis de Dijon"
Nell'elenco 1 sono registrati i casi in cui gli uffici federali competenti hanno inoltrato richieste di deroghe generali al principio "Cassis de Dijon", al fine di tutelare interessi pubblici preponderanti (deroghe ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2 lettera a del progetto di revisione della LOTC).
1. Bruciatori alimentati a olio e a gas: requisiti in materia d'igiene dell'aria
Da parte di alcuni Cantoni (UR, GL, SH, AR, GR, TG) viene rilevato che se questa divergenza venisse eliminata il raggiungimento degli obiettivi fissati in materia d'igiene dell'aria renderebbe necessaria l'applicazione di altre misure – limitazione della velocità di circolazione, ad es. – o direttive di comportamento, più difficili da attuare. Per le procedure lavorative del settore in questione è comunque stata adottata la classe di norme EN più severa (suissetec). Soltanto l'USC si è pronunciata contro la richiesta senza motivare la sua valutazione.
In sintesi: fatta eccezione per un'organizzazione mantello, tutti i partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi al riguardo auspicano il mantenimento della prevalenza del diritto svizzero (15 favorevoli, 1 contrario).
Modulo 2: Indicazione di una ditta svizzera sull'etichetta di determinate sostanze e preparati, come pure nella scheda dati di sicurezza,
Chi ha espresso parere contrario reputa che i dati relativi ad un indirizzo in uno degli Stati membri della CE sia sufficiente e che l'indicazione in esame sarebbe un onere amministrativo inutile (Coop, Denner, IG DHS, Migros). UR, GR e chemsuisse ritengono invece che in relazione alla sicurezza dei prodotti chimici ai commercianti non spetti alcuna responsabilità e che, di conseguenza, la rintracciabilità assumerebbe un ruolo importante. Inoltre, SH ritiene inopportuno eliminare delle deroghe per poi – sulla base della normativa comunitaria in materia di prodotti chimici – doverle nuovamente recepire nella legislazione.
In sintesi: si tratta di una divergenza controversa; tuttavia, una netta maggioranza si esprime in favore del mantenimento della deroga (15 favorevoli, 7 contrari). Tutti i Cantoni e le organizzazioni mantello che si pronunciano in merito appoggiano unanimemente la richiesta di mantenimento. I pareri espressi dai partiti politici e dagli altri partecipanti alla procedura di consultazione sono discordi. I rappresentanti dell'industria chimica e dei competenti servizi/autorità esecutivi/e cantonali auspicano il mantenimento della divergenza. Il settore del commercio al dettaglio vorrebbe invece stralciarla.