Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 24 pagine
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probabile che lo xenotrapianto permetta di ridurre sensibilmente la sofferenza del paziente e se non esiste una terapia alternativa. In tali casi non sarebbe eticamente corretto continuare a far soffrire questa persona e precluderle l’unica opportunità terapeutica. Anche qui, conformemente alle regole della rappresentanza legale, il rappresentante legale deve ricevere le informazioni di cui all’articolo 5 e deve decidere se la sperimentazione è opportuna in base alla volontà presunta del soggetto incapace di discernimento e nel suo interesse (cpv. 3).
2.1.2.3 Art. 5 Informazione e consenso del ricevente
Uno xenotrapianto può essere praticato solo se il ricevente ha espresso il proprio consenso. Affinché possa acconsentire con piena cognizione di causa, dev’essere informato in modo esauriente. Le informazioni devono essere chiare, comprensibili e redatte in una lingua che il destinatario capisce e nella quale si può esprimere senza difficoltà. Per proteggere il ricevente e nell’eventualità di dover fornire ulteriormente una prova, il consenso dev’essere espresso liberamente e per iscritto. La decisione del ricevente non dev’essere influenzata da pressioni o incentivi (ad es. promesse di denaro o di altri vantaggi; cpv. 1).
Nel capoverso 2 figurano i principali punti su cui il ricevente dev’essere informato. L’elenco non è esaustivo.
- Lo xenotrapianto comporta il rischio di contrarre zoonosi, ossia infezioni che possono essere
trasmesse all’uomo con il trapianto di organi, tessuti o cellule animali o di espianti standardizzati. È particolarmente importante spiegare al ricevente i rischi associati allo xenotrapianto e informarlo che tali rischi non concernono unicamente se stesso ma anche altre persone, in particolare le persone a contatto (lett. a).
- Va spiegato chiaramente al ricevente che ogni sintomo di infezione rende necessaria una serie
di accertamenti clinici e può comportare il ricovero in isolamento. Il ricevente deve sapere che l’isolamento è una misura di protezione per contenere la diffusione degli agenti patogeni e che può essere ordinata in virtù della legge sulle epidemie. Dev’essere consapevole del fatto che la durata dell’isolamento non può essere prevista e si protrae fintanto che il rischio di infezione non è stato accertato in modo chiaro e fintanto che sussiste il pericolo di contagio (lett. b e j).
- Poiché dopo uno xenotrapianto il ricevente deve assumere regolamente farmaci per evitare la
reazione di rigetto, occorre spiegargli che i farmaci indeboliscono il suo sistema immunitario rendendo l'organismo generalmente più predisposto alle infezioni. In particolare, il fatto che il sistema immunitario sia indebolito può favorire l'insorgere di infezioni xenogene (lett. c).
- Il ricevente dev’essere consapevole del fatto che l’incertezza legata ai rischi di infezione
implica controlli medici post-trapianto per tutto il resto della vita. Quest’incertezza permane anche se il trapianto fallisce (ad es. a causa della reazione di rigetto) o se gli organi, tessuti o cellule animali trapiantati devono essere asportati (lett. b).
- Il ricevente deve sapere che, per certi aspetti, dovrà cambiare il proprio stile di vita (lett. i).
Ad esempio, non potrà più donare sangue, organi, tessuti o cellule. È inoltre possibile che non possa più avere rapporti sessuali non protetti – e questo vale anche per il partner. Il ricevente è tenuto ad informare le persone conosciute dopo la sperimentazione di xenotrapianto (ad es. nuovo partner), a spiegar loro i rischi di una possibile infezione con agenti zoonotici e a annunciare queste persone al titolare dell’autorizzazione. Ciò garantisce che anche altre persone vengano sensibilizzate sul rischio di infezione e osservino le regole di comportamento del caso (lett. e).