Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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3.4.2 Definizioni di pubblicità e sponsorizzazione (art. 10)

3.4.2.1 Il concetto di pubblicità occulta (art. 10 cpv. 1)

Nel concetto di pubblicità occulta definito dal disegno rientrano le trasmissioni diffuse nella parte redazionale del programma, sia palesemente a titolo oneroso sia gratuitamente. Da un lato gli annunci devono avere l’effetto pubblicitario ricercato dall’emittente (lett. a) e, dall’altro, il pubblico deve poter essere indotto in errore riguardo al vero scopo dell’annuncio o della rappresentazione (lett. b).

La definizione di pubblicità occulta viene perlopiù criticata, ad eccezione del PS che approva espressamente il concetto più ampio contrariamente a quello contenuto nella direttiva dell’UE “Televisione senza frontiere”. Alphavision, Kanal K e SGKM sostengono che la definizione sia stata formulata in modo indefinito e non chiaro, lasciando in taluni casi molto margine di apprezzamento. SGKM suggerisce di limitare la definizione al criterio dell’art. 10 cpv. 1 lett. b. SwissICT dubita dell’attuabilità di una definizione volutamente più ampia rispetto a quella della direttiva dell’UE “Televisione senza frontiere” e Radio Rottu ritiene che manchi la delimitazione tra pubblicità occulta e altre forme pubblicitarie come il product placement. Molti partecipanti alla consultazione chiedono pertanto l’eliminazione definitiva dell’art. 10 cpv. 1 (CRR, Teleclub, SW, Tele Bärn, Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, StarTV,

VSP-Telesuisse, Pool 2000, Radio Munot, Publisuisse, economiesuisse, PresseTV, Sat.1, SSR). In particolare è stato addotto che la definizione sarebbe inutile visto il contenuto dell’art. 2 lett. k LRTV e porterebbe dunque a sovraregolamentazione, confusione e difficoltà di attuazione. Inoltre, il concetto non dovrebbe in alcun caso essere esteso agli annunci redazionali gratuiti. La Swissfilm Association propone quindi di modificare la definizione in modo che solo gli annunci commerciali fatti titolo oneroso nella trasmissione redazionale rientrino nel concetto di pubblicità occulta. La CTVR si è pronunciata in favore del mantenimento della definizione attualmente in vigore (art. 15 cpv. 2 ORTV del 6 ottobre 1997).

I rappresentanti dello sport (Swiss Olympic, Suisse Ice Hockey) chiedono che la definizione precisi che le scritte pubblicitarie durante le manifestazioni sportive non possano espressamente essere considerate pubblicità occulta.

3.4.2.2 Esclusi dal concetto di pubblicità (art. 10 cpv. 2)

L’art. 10 cpv. 2 esclude dal concetto di pubblicità le indicazioni relative al programma nel quale sono trasmesse (lett. a), le indicazioni relative a trasmissioni concrete in altri programmi della stessa azienda il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono trasmesse (lett. b) e le indicazioni relative al materiale d’accompagnamento trasmesse senza controprestazione il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono trasmesse (lett. c).

Solo CRR considera fondamentalmente giustificato l’art. 10 cpv. 2. PresseTV, Sat.1, Goldbach,

StarTV, IGEM, economiesuisse, Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell e Radio Munot chiedono invece la sua completa e definitiva eliminazione, in quanto le previste restrizioni (lett. a – c) non sarebbero né necessarie né oggettivamente corrette. Per StarTV, Schweizer Presse, Tele M1 e Tele Tell occorrerebbe, semmai, delimitare con una formulazione positiva l’autopromozione che rientrerebbe nel concetto di pubblicità.

Swissfilm Association si dice favorevole al fatto che l’art. 10 cpv. 2 lett. a miri ad estendere la possibilità di autopromozione alla pubblicità per i propri programmi, tuttavia propone che, a differenza della lett. b, nella lett. a venga esplicitamente sancito che questo vale sia per le indicazioni relative al programma in quanto tale sia per quelle riguardanti le sue singole trasmissioni. Dal canto suo la SSR consiglia di utilizzare il concetto di “programma dell’emittente” alla lett. a.

Soprattutto i rappresentanti del settore radiotelevisivo (VSP-Telesuisse, Radio Rottu, Viva, Radio Ri, Radio Munot) come pure Pool 2000 e IGEM criticano il fatto che l’art. 10 cpv. 2 lett. b si limiti esclusivamente alle indicazioni relative a trasmissioni concrete in altri programmi della stessa azienda. Pertanto suggeriscono che siano possibili anche indicazioni relative a trasmissioni concrete in altri programmi dello stesso gruppo d’aziende (holding) e di aziende collegate dal punto di vista editoriale o