Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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vamenti periodici sull’adempimento delle esigenze in materia di quote. In base a questi dati, il Consiglio federale dovrebbe valutare periodicamente durante la validità dell’ORTV, se la quota debba essere aumentata in base alle effettive proporzioni. Per quanto concerne l’art. 4 cpv. 1 lett. b, propongono da un lato per motivi di chiarezza, di sostituire “costo dei programmi” con “bilancio destinato alla programmazione”. Invece di “produttori indipendenti” si dovrebbe parlare di “produttori indipendenti dalle emittenti televisive”, in modo da non svantaggiare i produttori indipendenti, quando in futuro utilizzeranno determinate possibilità tecniche ed economiche per commercializzare le opere (ad es. in Internet).
Il tempo d'antenna determinante ai sensi del capoverso 1 non include notiziari, resoconti sportivi, giochi televisivi, pubblicità e teletext (cpv. 2). La Katholische Mediendienst desidera che venga incluso nell’elenco anche la trasmissione delle Messe.
La SSR considera sensato l’obbligo di riferire in merito al rispetto delle quote minime nella relazione annuale (cpv. 3). Gran parte del settore cinematografico (Commissione federale del cinema, Cinésuisse, SFV-ASDF, GARP, Swissfilm Association, SFP) dubita invece che in base al rendiconto delle emittenti l’UFCOM sia in grado di verificare il rispetto delle quote e di controbattere alle argomentazioni delle emittenti. Il nuovo cpv. 4 dovrebbe prevedere concretamente che l’UFCOM dà all’UFC e alle organizzazioni determinanti dell’economia cinematografica svizzera la possibilità di esprimersi in merito al rispetto delle esigenze. Proprio questi rappresentanti del settore cinematografico esigono inoltre che la discrezionalità dell’UFCOM sia limitata alla sola verifica della sufficienza o insufficienza delle informazioni o delle misure adottate. Andrebbe soppressa la forma potestativa del cpv. 4 e la disposizione andrebbe interamente statuita in un nuovo cpv. 5. Teleclub caldeggia la totale eliminazione dei capoversi 3 e 4, poiché altrimenti le emittenti svizzere risulterebbero svantaggiate rispetto alla concorrenza estera.
3.3.3.2 Promozione cinematografica (art. 5)
Alcuni partecipanti reputano sensata la disposizione concernente la promozione dei film svizzeri (art.
5) (Consiglio svizzero della stampa, PS, ARBUS, GARP, Swissfilm Association). In particolare AR-BUS, GARP e Swissfilm Association vedono di buon occhio soprattutto il fatto che anche i programmi mantello esteri siano soggetti all’obbligo di promuovere i film svizzeri.
In diversi pareri è stato chiesto di definire i concetti “film” e “film svizzeri”. Secondo SGKM manca una chiara definizione delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché un film venga considerato svizzero. GARP e Swissfilm Association fanno notare che utilizzando un unico concetto di film sia per il campo d’applicazione sia per quello della promozione dell’art. 5, determinate emittenti nazionali e di regione linguistica non sottostanno all’obbligo di promozione. Varie emittenti televisive toccate dalla normativa (3 Plus Group, Teleclub, PresseTV, Sat.1) e Goldbach chiedono che il concetto di film sia riformulato in modo tale da corrispondere alla definizione contenuta all’art. 2 della legge federale sulla promozione e la cultura cinematografica (RS 443.1). La limitazione a lungometraggi, documentari e film d’animazione significherebbe da un lato un’inutile esclusione di produzioni audiovisive locali apprezzate come le soap televisive o le sitcom (3 Plus Group) e, dall’altro, sarebbe contraria alla legge (Teleclub). 3 Plus Group e StarTV vogliono che nel calcolo del 4 percento degli introiti lordi di un’emittente si possa tener conto anche della promozione (ad es. pubblicità per film svizzeri).
PresseTV e Sat.1 esigono l’introduzione di un capoverso che precisi che l’obbligo di promozione cinematografica, cui soggiace l’emittente di una finestra di programmi nazionali o di regione linguistica in un programma televisivo straniero, che diffonde film, siano determinanti solo gli introiti lordi provenienti dalla finestra di programmi svizzera. Rappresentanti del settore cinematografico (SFP, Cinésuisse, GARP, Swissfilm Association) suggeriscono d’inserire un nuovo art. 5 cpv. 1bis, il quale preveda che le emittenti e le principali associazioni delle aziende di produzione svizzere di lungometraggi, documentari o film d’animazione concludano accordi quadro sull’orientamento e lo sviluppo della promozione cinematografica.
La Commissione federale del cinema, Cinésuisse, SFV-ASDF, GARP e Swissfilm Association temono che la possibilità data all’UFCOM di controllare la promozione cinematografica (cpv. 2) sia lacunosa.