Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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della ripartizione del canone, sulla diffusione via cavo dei programmi e sulla durata delle sintesi di avvenimenti pubblici.

3 Singole tematiche

3.1 Offerte con una portata editoriale limitata (art. 1)

L’art. 1 cpv. 1 del disegno definisce i criteri secondo cui un’offerta ha una portata editoriale limitata. Il cpv. 2 elenca esempi di offerte di questo tipo. Vari partecipanti alla consultazione ritengono che la definizione della portata editoriale in base a questi criteri sia in genere troppo imprecisa, poiché il suo contenuto rimane poco chiaro (CRR, RFJ, SSR, Katholischer Mediendienst, Radio Ri). Impressum sostiene che il criterio “con una qualità corrispondente allo stato della tecnica” definisca troppo poco. In particolare, la qualità corrispondente sarebbe un elemento soggettivo e pertanto poco giudicabile. Medien-Forum e D. Grossglauser chiedono un aumento del limite di 1000 apparecchi (criterio numerico), poiché le piccole emittenti devono poter svolgere le loro attività al di fuori del campo

d’applicazione della LRTV senza oneri burocratici elevati

In alcuni pareri viene fatta notare la mancanza di chiarezza redazionale in taluni punti. Sembra che l’art. 1 cpv. 2 preveda l’applicazione della LRTV se l’offerta contiene pubblicità o sponsorizzazione (CRR, SSR). Per togliere questa contraddizione andrebbe riformulato il capoverso, specificando che le offerte non dovrebbero contenere né pubblicità né sponsorizzazione (Presse Suisse, FRP, Swiss ICT).

3.2 Obblighi di notificazione, d’informazione e di rendiconto (art. 2, 22 – 25)

Gli obblighi di notificazione, d’informazione e di rendiconto (art. 2, 22 – 25) sono collegati dal punto di vista del contenuto. Di conseguenza, nei commenti dei partecipanti i tre argomenti figurano raggruppati, una scelta di cui si è tenuto conto anche nel rapporto.

3.2.1 Indicazioni che le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono fornire all’inizio della diffusione (art. 2)

ARBUS reputa importante l’obbligo di notificazione per evitare concentrazioni mediatiche indesiderate e per motivi di trasparenza. Impressum considera positivo che siano state elencate le indicazioni minime che le emittenti devono fornire.

Alcuni partecipanti valutano eccessive e sproporzionate alcune indicazioni che le emittenti di programmi svizzeri devono fornire all’Ufficio federale nell’ambito del loro obbligo di notificazione. Schweizer Presse, Tamedia, economiesuisse, Teleclub, PresseTV, Sat.1, Radio Munot, Swisscom, Goldbach, VSP-Telesuisse criticano in particolare le disposizioni dell’art. 2 cpv. 1 lett. f, g e h, riguardanti le partecipazioni attive e passive di un’emittente. La maggior parte di essi chiede che la seconda metà della lett. f dell’art. 2 cpv. 1 e/o la lett. g vengano definitivamente eliminate. Schweizer Presse, Swisscom, economiesuisse, Tamedia, Teleclub, PresseTV e Sat.1 chiedono, inoltre, che l’art. 2 cpv. 1 lett. h e l’art. 25 cpv. 1 lett. d vengano riformulati. Le disposizioni sarebbero da adattare in modo tale che la partecipazione ad altre aziende mediatiche debba essere resa nota solo se la partecipazione supera un terzo (per analogia con il concetto di “rilevanti” contenuto nell’art. 322 cpv. 2 CP). Per motivi di proporzionalità, Viva e Radio Ri chiedono che l’obbligo di notificazione sia limitato alle partecipazioni alle imprese nel settore mediatico. UNIKOM fa notare che per le emittenti che non hanno la forma giuridica di una società commerciale, all’art. 2 cpv. 1 lett. f potrebbe essere impiegata la quota con diritto di voto invece della quota del capitale quale criterio per determinare le partecipazioni sostanziali.

La SSR giudica indispensabile che vengano notificate anche tutte le indicazioni tecniche necessarie al coordinamento e all’esercizio della diffusione. Impressum ritiene importante che le emittenti siano tenute anche a fornire informazioni su come intendono garantire l’indipendenza redazionale, organiz-