Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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3.4.8 Pubblicità politica (art. 16)

Riguardo ai capoversi 1 e 2 dell’art. 16 viene espresso il timore che i concetti “partito politico” e “cariche politiche” siano definiti in modo troppo limitato, pertanto il divieto di pubblicità politica potrebbe facilmente essere aggirato (Fondazione Wahrheit in den Medien, PS, RRR, Presse suisse, FRP, CRR, RFJ, SSM, ARBUS, Katholischer Mediendienst). Solo Alphavision non esprime critiche sulle definizioni contenute nel disegno.

Taluni partecipanti alla consultazione criticano il fatto che il divieto di pubblicità per oggetti sottoposti a votazione popolare si applichi solo a partire dal momento in cui l’autorità competente pubblica la data della votazione. IGEM, Publisuisse, PS e SSR vogliono che sia stabilito un periodo di sospensione fisso. Secondo SSM il divieto di pubblicità dovrebbe valere perlomeno già dal momento in cui viene decisa la votazione popolare.

3.4.9 Pubblicità religiosa

VFG, ERF, Alphavision e Katholischer Mediendienst criticano il fatto che l’art. 10 cpv. 1 lett. e LRTV non sia attuato nel disegno di ORTV. Si tratterebbe in particolare di chiarire che le attività economiche delle istituzioni a sfondo religioso non vengono svantaggiate.

3.4.10 Inserimento della pubblicità (art. 17)

Alphavision, PresseTV, Sat.1, SSR, Swissfilm Association, IGEM, Goldbach e Swiss Olympic si dicono favorevoli alla disposizione sull’inserimento della pubblicità nel programma redazionale (art. 17), poiché permettono di liberalizzare maggiormente la regolamentazione delle interruzioni pubblicitarie; le organizzazioni per la protezione dei consumatori (FRC, ACSI) e SSM sono invece contrari.

CRR, CTVR, Tele Bärn, SSR, VSP-Telesuisse, Pool 2000 e Radio Munot fanno in particolare notare che il concetto “trasmissioni, composte da parti autonome” dell’art. 17 cpv. 2 non viene definito più precisamente da nessuna parte. Inoltre, utilizzando il termine “trasmissioni” verrebbe a crearsi una contraddizione con l’art. 2 lett. b LRTV.

Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, Radio Munot, Goldbach, SW, VSP-Telesuisse, Pool 2000,

RRR, RFJ, SAB e IGEM reclamano una precisazione dell’art. 17 cpv. 4 per il settore radiofonico. Particolarmente problematica risulterebbe essere la lett. b, poiché solitamente alla radio i notiziari o le trasmissioni di attualità politica verrebbero protratti e più volte interrotti dalla musica. ARBUS e SSM chiedono un divieto di interruzioni pubblicitarie per le trasmissioni menzionate alla lett. b.

Molti partecipanti chiedono la definitiva soppressione dell’art. 17 cpv. 5 e 6 (VSP-Telesuisse, Pool 2000, RRR, RFJ, Radio Rottu, Radio Ri, IGEM, Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell), poiché non dovrebbero essere fatte differenze tra le varie categorie di emittenti radiofoniche. Per quanto concerne l’art. 17 cpv. 7, Presse suisse e CRR vorrebbero vedere chiariti di quali diritti dei titolari del diritto si sta parlando. Secondo Teleclub, SSR e SW la protezione del diritto morale dell’autore apparterrebbe al settore del diritto privato, pertanto, questo capoverso andrebbe soppresso.

3.4.11 Durata della pubblicità (art. 18)

Favorevoli alla regolamentazione di cui all’art. 18 sono IGEM e Swissfilm Association, in quanto rispetto alla situazione attuale, questa sarebbe nettamente più liberale e rispetterebbe appieno le direttive europee (art. 12 cpv. 1 e 2 CETT). Invece, le organizzazioni per la protezione dei consumatori (FRC, ACSI) si oppongono al previsto ampio allentamento della regolamentazione nell’ambito delle interruzioni pubblicitarie e chiedono in particolare limitazioni più rigide per le trasmissioni per bambini.

Le restrizioni per spot pubblicitari, forme di pubblicità di lunga durata, trasmissioni di televendita e programmi di televendita (art. 18 cpv. 1 - 4) non sono state pressoché oggetto di commenti. SSM vuole l’eliminazione del cpv. 2. Inoltre, tra le 18.00 e le 24.00 la pubblicità dovrebbe essere limitata ad un massimo del 15 percento del tempo d’antenna quotidiano e 12 minuti in un’ora d’orologio (cpv. 1) per