Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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Viene criticato in particolare l’art. 53 lett. b. In effetti, menziona quando la ricezione di programmi radiotelevisivi al computer sottostà all’obbligo di pagare il canone, ma non indicata l’importo, cosa che secondo l’Unione svizzera delle arti e dei mestieri apre le porte ad un lento ma inesorabile aumento dei canoni. Inoltre, la formulazione alla lett. b non garantisce sempre una soluzione appropriata o non esclude le scappatoie (Swiss ICT). Infine, tutti gli apparecchi tecnicamente atti a ricevere programmi dovrebbero fondamentalmente continuare a sottostare all’obbligo di pagare il canone. Far dipendere dalla qualità di ricezione l’obbligo di pagare il canone e l’obbligo d’annuncio per gli apparecchi multifunzionali è impraticabile poiché causerebbe oneri amministrativi e giuridici considerevoli e provocherebbe insicurezza dal punto di vista giuridico (Billag).

3.9.1.2 Esenzione dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio (art. 59)

Visto che in pratica verrebbe ripetutamente chiesto se i tre mesi sono considerati consecutivi o complessivi sull’arco di un anno e, in questo caso, se si tratta di un periodo di 12 mesi o di un anno civile, Billag vorrebbe una precisazione dell’art. 59 lett. a. La SSR non capisce se la lett. b, si applica ai singoli abitanti o alle case di cura in quanto tutt’uno e chi sarebbe eventualmente tenuto ad annunciare il livello delle cure. Infine, diversi partecipanti (ass. dei comuni svizzeri, unione delle città svizzere, CIS, SAB) non vedono perché questo privilegio debba spettare solo alle autorità federali (lett. c) e chiedono un’esenzione dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio per tutte le autorità a tutti i livelli dello Stato.

3.9.1.3 Esenzione su domanda dall’obbligo di pagare il canone (art. 60)

L’obbligo dell’organo di riscossione del canone di esentare su domanda i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni complementari secondo l’articolo 3 cpv. 1 lett. a della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità è accolto all’unanimità (espressamente da CRR, PS, ARBUS). È invece respinta l’idea,

citata nel rapporto esplicativo, secondo cui sono esentate dall’obbligo di pagare il canone anche le persone che invece di ricevere prestazioni complementari annue ottengono una riduzione dei premi della cassa malati. Secondo (CRR, RFJ, Billag, Presse suisse, Katholischer Mediendienst, SSR),

l’esenzione non andrebbe estesa ad altre categorie, poiché sarebbe contraria al tenore del cpv. 1.

Billag chiede inoltre che, nonostante l’esenzione dall’obbligo di pagare il canone, sussista l’obbligo d’annuncio [cpv. 5 (nuovo)] argomentando che questa disposizione sarebbe soprattutto necessaria per garantire il controllo delle condizioni per l’esenzione di cui al cpv. 4.

3.9.2 Importo del canone (art. 54 e 55)

Per SSR e Mediapulse è poco chiaro come sublocatari, economie domestiche collettive, apparecchi di ricezione in case e appartamenti di vacanza affittati ed esercizi commerciali situati nello stesso edificio dell’economia domestica privata siano stati attribuiti nelle categorie di cui all’art. 54 cpv. 1 - 3 (ricezione privata, professionale e commerciale). Tuttavia, la SSR reputa sensata soprattutto la suddivisione delle categorie del cpv. 3. Questa soluzione non convince invece SUISA secondo cui, soprattutto per quanto riguarda la radio, la suddivisione in base agli apparecchi di ricezione porta a situazioni di squilibrio in quanto un enorme centro commerciale, cui basta un solo apparecchio radio, paga la stessa tassa di ricezione di un negozietto di quartiere. Sarebbe più opportuno considerare il numero di altoparlanti installati (per la ricezione di trasmissioni radiofoniche) o il numero di schermi (per la ricezione di trasmissioni televisive). Infine, secondo Billag ci vogliono regolamentazioni supplementari, occorre in particolare precisare la nozione di ricezione privata (cpv. 1) sulla base di una lista di esempi, separare l’obbligo d’annuncio e di pagare il canone per il luogo di soggiorno settimanale e statuire sulla possibilità d’interrompere l’obbligo di pagare il canone.

Le organizzazioni per la protezione dei consumatori (FRC, ACSI) chiedono di godere di un diritto alla consultazione in merito all’importo del canone (art. 55) o perlomeno di essere consultate prima che sia stabilito.