Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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contenuto che gli organizzatori della manifestazione desiderano offrire. Inoltre, la concessione di breve durata non dovrebbe in alcun caso essere commerciale e influenzare il mercato pubblicitario.

3.8 Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi (art. 41 – 52)

3.8.1 Qualità di diffusione soddisfacente (art. 41)

Le obiezioni sollevate in merito all’art. 41 concernono principalmente l’espressione “diffusione di qualità sufficiente” (primo periodo). Asut dubita dell’opportunità di regolamentare la diffusione in base alla qualità, poiché in un ambiente concorrenziale ciò sarebbe comunque ovvio. RRR, RFJ, Cablecom,

SSR e Sat.1 criticano l’imprecisione dell’espressione “qualità soddisfacente”. I rappresentanti del ramo delle telecomunicazioni (asut, Cablecom, Swisscable, Swisscom) chiedono in particolare la soppressione definitiva dei criteri che definiscono la qualità “invariata” e “completa” dato che questi criteri non vanno compresi in senso tecnico ma esclusivamente redazionale e pertanto non devono essere garantiti dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Swisscom chiede inoltre di cancellare “senza ritardo”. In merito a questa espressione Cablecom ed economiesuisse tengono a precisare che i ritardi tecnicamente inevitabili e le interferenze esterne non violano il principio d’integralità funzionale della diffusione dei programmi previsto dal legislatore e non compromettono la garanzia di una qualità di diffusione sufficiente. D’altronde, un diffusore via cavo può garantire la qualità soltanto ove detiene il controllo totale sulla qualità tecnica del segnale.

Secondo l’art. 41 terzo periodo, il Dipartimento può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. Cablecom, Swisscable e la camera di commercio glaronese ritengono infondata e arbitraria l’eventuale differenziazione della qualità in base alle tecniche di diffusione. Essi propongono una differenziazione degli standard basata sugli apparecchi di ricezione.

A prescindere dalle critiche sulla regolamentazione legata alla qualità, alcuni partecipanti alla consultazione propongono complementi all’art. 41. Swisscable e la camera di commercio glaronese vorrebbero un cpv. 2 secondo cui occorrerebbe evitare le interferenze reciproche delle diverse tecniche di diffusione. Questi ultimi e Cablecom temono inoltre che le emittenti esprimano molti desideri diversi in merito alla tecnica di diffusione. Chiedono pertanto che l’allestimento dei programmi e dei servizi abbinati debba essere lasciata all’emittente. Infine, SSR e CRR, domandano che sia introdotto uno standard tecnico internazionale per la codifica dei programmi televisivi e che la diffusione di programmi radiofonici non possa essere codificata. Per quanto riguarda la preparazione tecnica dei programmi Swisscable si oppone ad ogni limitazione della codifica, adducendo che quest’ultima non è oggetto né della garanzia di una sufficiente qualità di diffusione (art. 41) né della garanzia di integralità (art. 41 e 42), né della garanzia di un accesso indiscriminato ai programmi (art. 52).

3.8.2 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati (art. 42)

L’art. 42 elenca i servizi abbinati ai programmi con diritti d’accesso che l’emittente è tenuta a offrire. economiesuisse, Swisscom e Cablecom si esprimono contro la regolamentazione generale

dell’obbligo di diffusione per i servizi abbinati, affermando che in questo settore la diffusione è già garantita dal mercato. Se quest’obbligo fosse inserito nell’ordinanza, occorrerebbe tuttavia completare il cpv. 1 prevedendo che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano i servizi abbinati soltanto nella misura consentita dalle loro capacità tecniche di trasmissione (Swisscable, Cablecom, Glarner Handelskammer). Viva e Radio Ri riterrebbero invece opportuno, se la lista dei servizi abbinati (cpv. 1 lett. a – g) potesse essere ampliata dal Dipartimento in qualsiasi momento.

Diversi partecipanti chiedono un ampliamento del campo d’applicazione dell’art. 42. CRR ritiene che questa disposizione sia giustificata, tuttavia vorrebbe, come del resto anche RRR e RFJ, che l’obbligo di diffusione non si applichi soltanto ai servizi abbinati citati al cpv. 1 lett. a – g, ma a tutto il servizio digitale. Alcuni chiedono anche di ampliare l’obbligo di diffusione per i servizi abbinati ai programmi offerti senza diritto d’accesso (Federazione svizzera dei ciechi, UCBC, Teleclub e Sat.1) e di estenderlo a tutte le emissioni idonee ai portatori di handicap (Agile, Federazione svizzera dei sordi, Centro Egalité Handicap). Infine, secondo ARBUS, nell’obbligo di diffondere i servizi abbinati elencati al cpv. 1 lett. a – g, dovrebbero essere inclusi anche i programmi esteri.