Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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economico. CRR propone di adattare la lett. b affinché possa essere integrata la prassi che l’UFCOM ha seguito finora (Cross media). Alcuni partecipanti alla consultazione propendono per una totale (Tamedia, StarTV) o parziale eliminazione della lett. b, in particolare “il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono trasmesse” (SSR) o “della stessa azienda”(UNIKOM).

UNIKOM, ARBUS e AGRABE sostengono la soppressione definitiva del concetto “trasmesse senza controprestazione” dell’art. 10 cpv. 2 lett. c. Per di più, AGRABE raccomanda che anche le indicazioni delle emittenti e le recensioni siano escluse dal concetto di pubblicità e che venga prevista

un’eccezione per i partenariati mediatici (per analogia all’art. 21 cpv. 6 del disegno per la SSR, cfr.

cap. 3.4.14.5). La SSR desidera che venga chiaramente stabilito che la partecipazione al materiale d’accompagnamento venduto in commercio non debba essere considerata una “controprestazione“ ai sensi della lett. b. Secondo Alphavision sarebbe auspicabile definire nell’ordinanza il concetto di “materiale d’accompagnamento”, mentre StarTV sottolinea la mancanza di una precisazione della norma applicabile per le indicazioni di materiali che non possono essere definiti materiali

d’accompagnamento. Viene proposta l’aggiunta di una lett. d in cui verrebbero esplicitamente escluse dal concetto di pubblicità anche la pubblicità interattiva (Swisscom) e le indicazioni semplici di emittenti il cui contenuto è in relazione diretto con la trasmissione (UNIKOM).

3.4.2.3 Esclusi dalla coproduzione (art. 10 cpv. 3)

L’art. 10 cpv. 3 esclude dalla sponsorizzazione la coproduzione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un’attività nel settore radiofonico e televisivo o nella produzione di opere audiovisive. SGKM si dice favorevole al presente chiarimento del concetto di coproduzione e SSAB segnala che ai sensi di questa definizione anche la sua cooperazione con la televisione svizzera va intesa come coproduzione. La maggior parte dei rappresentanti del settore cinematografico (Commissione federale del cinema, SFP, l’ASDF-ASDF, GARP, Swissfilm Association, Cinésuisse) non è invece d’accordo con la formulazione. A loro parere sarebbe equivoca e inutile, poiché potrebbe far credere che vadano considerate sponsor le persone fisiche e giuridiche che, pur coproducendo, non svolgono un’attività nel settore audiovisivo.

Vari partecipanti alla consultazione (RRR, RFJ, UNIKOM, ARBUS, VSP-Telesuisse, Pool 2000) propongono di escludere dalla sponsorizzazione anche il partenariato mediatico. Il Consiglio svizzero della stampa propone di differenziare, come la regolamentazione europea, la sponsorizzazione dai sussidi di produzione.

3.4.3 Riconoscibilità della pubblicità (art. 11)

Diversi partecipanti alla consultazione (Consiglio svizzero della stampa, SGKM, Reformierte Medien, impressum) vedono fondamentalmente di buon occhio che sia garantita la chiara riconoscibilità della pubblicità in particolare mediante l’obbligo di separazione tra pubblicità e programma redazionale.

Tuttavia, secondo SW non è necessario inserire in un’ordinanza le concretizzazioni formali specifiche ai media. Dinanzi ai rapidi cambiamenti delle forme mediatiche occorrerebbe innanzitutto basarsi sulla clausola generale dalla LRTV (art. 9). Nei casi di pubblicità chiaramente riconoscibile, StarTV non capisce perché si chieda anche che il segnale indicante la pubblicità sia nettamente diverso dal logo della rete, dall’annuncio del programma e da altre sigle utilizzate.

Sono state proposte varie modifiche e aggiunte all’art. 11 cpv. 1. Impressum vuole che anche alla radio venga utilizzata la definizione “pubblicità” nel corrispondente segnale acustico. Presse Suisse e FRP chiedono che per la sigla di separazione pubblicitaria in televisione sia possibile utilizzare anche altre definizioni, oltre a “pubblicità”. Secondo VSP-Telesuisse e Pool 2000, alla radio sarebbe sufficiente trasmettere una sigla di separazione all’inizio del blocco pubblicitario. Dopo la pubblicità, il pubblico non avrebbe difficoltà a riconoscere il passaggio alla parte redazionale del programma.

Le emissioni pubblicitarie che costituiscono un’unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili come pubblicità (art. 11 cpv. 2). Alla radio le emissioni pubblicitarie che costituiscono un’unità a sé stante che non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi. CRR reputa che i capoversi 2 e 3 non siano suffi-