Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
3.4.5 Pubblicità interattiva (art. 13)
In linea di massima, PresseTV, Sat.1, Goldbach, StarTV e PS approvano l’introduzione della pubblicità interattiva. Tuttavia, PS e ARBUS fanno notare che in questo tipo di pubblicità si dovrebbe prestare particolare attenzione all’obbligo d’indicare i prezzi.
Le organizzazioni per la protezione dei consumatori (FRC, KF, ACSI) e il Consiglio svizzero della stampa hanno invece rilevato che la pubblicità interattiva mette in pericolo l’obbligo di separazione. Teleclub, economiesuisse, Swiss Football League e Swisscom, SSR e Publisuisse chiedono la definitiva eliminazione dell’art. 13. SSR e Publisuisse ritengono in particolare che considerare una sigla interattiva quale split screen (art. 13 cpv. 2) sarebbe giustificato solo se questa contiene effettivamente della pubblicità. Alphavision dubita della comprensibilità della descrizione del contenuto dell’art. 13 cpv. 1 lett. c.
3.4.6 Pubblicità virtuale (art. 14)
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione appoggia l’autorizzazione di pubblicità virtuale, tuttavia ritiene che le condizioni d’ammissione di cui all’art. 14 cpv. 2 siano nel complesso troppo restrittive rispetto ai Paesi circostanti, soprattutto la limitazione alle trasmissioni di manifestazioni sportive (lett. a) (Presse suisse, FRP, PresseTV, Sat.1, Goldbach, Tamedia, StarTV, Viva, Swiss Olympic, Swiss Football League, l’ASDF, SSR, Alphavision, SW, Pro Helvetia, Teleclub, SWA, CTVR, economiesuisse, SGKM, Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, Swiss ICT, IGEM, CRR). FRC, ACSI, ARBUS, PS sottolineano invece che la pubblicità virtuale sarebbe accettabile solo se limitata alle trasmissioni di manifestazioni sportive.
Contro l’ammissione della pubblicità virtuale si schierano Consiglio svizzero della stampa, KF e SSM, dato che questa non rispetterebbe né il quando né il dove inserire il segnale di separazione e darebbe troppo peso agli interessi commerciali. SGKM teme che la non applicabilità degli art. 9 – 11 LRTV alla pubblicità virtuale (art. 14 cpv. 3) possa portare alla sostituzione di gran parte degli spot pubblicitari tramite pubblicità interna al programma e mettere così in discussione l’efficacia di una regolamentazione sulla durata della pubblicità.
3.4.7 Pubblicità per le bevande alcoliche (art. 15)
La disposizione concernente la pubblicità per bevande alcoliche ha sollevato pareri controversi. È possibile individuare tre correnti di pensiero:
I favorevoli: la maggioranza delle emittenti radiofoniche e televisive (RRR, RFJ, SSR, Viva, VSP-
Telesuisse, Tele M 1, Tele Tell, Radio Munot, Teleclub, StarTV, PresseTV, Sat.1), gran parte dei rappresentanti del settore pubblicitario (SWA, Pool 2000, SW, IGEM, Publisuisse, Goldbach,
FRP), Presse suisse, Schweizer Presse, SAB, ComCo, Associazione delle birrerie svizzere, SSV, ASCV, Unione svizzera delle arti e dei mestieri, Swiss Olympic e economiesuisse sono soddisfatti dell’allentamento del divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, tuttavia, chiedono a più riprese una maggiore liberalizzazione, in particolare per quanto riguarda le regole per la pubblicità per bevande alcoliche (art. 15 cpv. 1 lett. a – f) e le possibilità pubblicitarie per le emittenti sottoposte a un divieto in materia di pubblicità per bevande alcoliche (art. 15 cpv. 4).
I contrari: contro l’abolizione del divieto assoluto di pubblicità per bevande alcoliche o perlomeno
in favore di maggiori restrizioni in caso di abolizione si schierano i rappresentanti delle organizzazioni per la protezione dei consumatori e le associazioni per la prevenzione delle dipendenze (Croce blu, Fachverband Sucht, sfa, FRC, ACSI) nonché ARBUS e PS. Chiedono in particolare limitazioni più rigide per la protezione dei bambini e dei giovani.
Gli insoddisfatti: le critiche riguardano il modo in cui è stato formulato il contenuto dell’art. 15. In
particolare sia i dettagli, in parte difficilmente comprensibili, della regolamentazione della pubblicità per bevande alcoliche sia l’utilizzo di concetti indeterminati che potrebbero generare confusione ed ampliare il margine interpretativo (Swissfilm Association, Alphavision, PS, IGEM).