Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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3.8.3.3 Contributi agli investimenti per nuove tecnologie (art. 46 – 47)
L’importanza di un rapido sviluppo delle nuove tecnologie è sottolineato in particolar modo dal PPD. CRR, CTVR, RRR e RFJ ritengono pertanto necessario che l’UFCOM prenda l’iniziativa, ad es. creando un centro di competenze tecnico volto a promuovere l’oneroso sviluppo tecnico. La Handelskammer Graubünden, Südostschweiz Medien e l’associazione delle arti e dei mestieri grigionese,
chiedono invece che siano forniti contributi d’investimento anche per le tecnologie convenzionali, ottenendo così un ampliamento del campo d’applicazione. In effetti, limitare il sostegno alle nuove tecnologie impedisce lo stanziamento di fondi per rinnovare o ampliare le stazioni OUC.
I presupposti per i contributi d’investimento (art. 46) sono accolti favorevolmente da UNIKOM e PS. Al contrario di RRR e RFJ, che non desiderano limitare la durata del sostegno soprattutto nelle regioni di montagna, il PS riterrebbe opportuno fissare un limite di dieci anni. VSP-Telesuisse chiede di mettere a disposizione delle associazioni di emittenti una lista costantemente aggiornata delle nuove tecnologie a disposizione.
Per quanto concerne la procedura sui contributi d’investimento per le nuove tecnologie (art. 47), SSR e CRR propongono che non vengano soltanto attribuiti contributi individuali ma che, soprattutto agli inizi della digitalizzazione delle reti, sia garantito un approccio comune per tutti i partecipanti. CRR e RFJ vorrebbero che la procedura entri in vigore a partire dal 2007.
3.8.4 Diffusione su linea (art. 48 – 51)
3.8.4.1 Programmi di emittenti estere (art. 48)
Secondo l’art. 48 il Dipartimento designa singoli programmi esteri che devono essere diffusi su linea in una determinata zona (cpv. 1). Il cpv. 2 (lett. a – e) fornisce una lista dei criteri da soddisfare individualmente per adempiere l’obbligo di diffusione locale via filo. SSM sostiene questa disposizione che permette al pubblico di disporre di una vasta gamma di programmi di qualità. Diversi partecipanti alla procedura di consultazione (Swiss ICT, Sorvegliante dei prezzi, Cablecom, Swisscable, Glarner Handelskammer, economiesuisse) protestano tuttavia contro la delega al Dipartimento della competenza di scelta. La portata delle decisioni sul “must carry” non potrebbe essere sufficientemente considerata nelle ordinanze del Dipartimento. Viva e Radio Ri ritengono invece poco sensato che i programmi esteri abbiano una migliore posizione rispetto a quelli svizzeri. I programmi svizzeri, che adempiono i presupposti statuiti al cpv. 2, andrebbero dunque almeno equiparati a quelli esteri [cpv. 3 (nuovo)].
L’art. 48 cpv. 2 suscita qualche obiezione. Il sorvegliante dei prezzi propone di sopprimere il criterio “in una lingua nazionale svizzera”, poiché questo comporterebbe l’esclusione di programmi pure molto richiesti in Svizzera. ARBUS e PS chiedono di includere al cpv. 2 lett. a anche i fenomeni sociali. Il PS chiede inoltre una formulazione più aperta del cpv. 2 lett. d adducendo che la formulazione restrittiva trascura diversi gruppi di popolazione anch’essi con bisogni specifici. Per evitare di favorire le emittenti “offshore”, che, grazie ad un’accurata scelta del domicilio, si sottraggono alle restrizioni legislative o tributarie svizzere, 3 Plus Group ritiene necessario sopprimere definitivamente il cpv. 2 lett. d ed e.
Infine, a complemento del cpv. 2 Katholische Mediendienst, desidera che vengano considerati anche programmi esteri che contribuiscono alla comprensione religiosa e corrispondono dunque ad un interesse legittimo in Svizzera.
3.8.4.2 Numero massimo di programmi con diritto di accesso (art. 49)
Alcuni rappresentanti del ramo telecom (Swisscable, Cablecom), la Glarner Handelskammer ed economiesuisse ritengono sproporzionato il numero massimo di programmi previsto per essere diffuso gratuitamente su linea in una determinata zona (art. 49). Se il numero non venisse ridotto, gran parte della rete via cavo sarebbe occupata da questi programmi e gli operatori delle reti via cavo sarebbero svantaggiati nei confronti degli altri operatori telecom in quanto non avrebbero capacità sufficienti per offrire servizi di comunicazione innovatori quali Internet e telefonia. Inoltre, Swisscable e Cablecom propongono una regolamentazione specifica per la fase simulcast, poiché attualmente non è possibile delimitare precisamente la diffusione analogica da quella digitale.