Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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3.3 Principi applicabili al contenuto dei programmi (art. 3 – 9)
3.3.1 In generale
Secondo Impressum sarebbe opportuno che l’ORTV spiegasse in modo più chiaro, in particolare con riferimento agli art. 4 cpv. 1 e art. 6 della LRTV, che i contenuti redazionali devono essere preparati in un contesto che non metta in pericolo l’indipendenza redazionale, e che dunque menzionasse esplicitamente anche i diritti fondamentali degli operatori dei media.
3.3.2 Protezione della gioventù (art. 3)
L’art. 3 prevede che, mediante adeguate misure tecniche le emittenti di televisioni in abbonamento offrano ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l’accesso a trasmissioni nocive per la gioventù.
ARBUS considera importante prevedere disposizioni rigide a tutela della gioventù. Particolare attenzione andrebbe data al settore pubblicitario.
Teleclub chiede che l’art. 3 venga completamente soppresso, in quanto la proposta sarebbe da un lato nettamente più rigida di quella prevista dal diritto europeo e, dall’altro, le emittenti di pay TV risulterebbero svantaggiate. Inoltre, il concetto di “trasmissioni nocive per la gioventù” sarebbe impreciso. La disposizione sarebbe per di più inutile dato che un obbligo in questo senso è già previsto dall’art. 197 cpv. 1 CP.
L’AIRR è invece d’accordo con questa misura per le televisioni in abbonamento. Chiede inoltre, conformemente all’art. 22 cpv. 3 della direttiva dell’UE “Televisione senza frontiere”, di obbligare tutte le emittenti a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù con mezzi ottici o acustici.
3.3.3 Esigenze valide per i programmi delle emittenti televisive nazionali e di regione linguistica
3.3.3.1 Quote di opere europee e di produzioni indipendenti (art. 4)
L’introduzione di quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti per le emittenti di programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche e la sua attuazione all’art. 4 incontra i favori di vari partecipanti (Consiglio svizzero della stampa, ARBUS, SFP, l’ASDF-ASDF, PS, Lia Rumantscha,
Commissione federale del cinema, GARP, Swissfilm Association).
Una parte delle emittenti televisive direttamente interessate (3 Plus Group, Teleclub, StarTV) vuole che la disposizione sia adattata al tenore della direttiva dell’UE “Televisione senza frontiere”. La formulazione scelta nel disegno sarebbe molto ampia e soprattutto sarebbe più ampia rispetto alla corrispondente direttiva europea, il che svantaggerebbe le emittenti televisive svizzere nei confronti della concorrenza estera. Viva chiede che venga prevista un’eccezione per le reti tematiche, in particolare sarebbe inaccettabile la quota minima del 50 percento di opere europee.
Taluni partecipanti esprimono dubbi sulla comprensibilità della disposizione. La Fondazione Wahrheit in den Medien sollecita una precisazione del concetto “europeo”. Andrebbe chiarito che questo concetto non comprende la sola Unione europea. Secondo SGKM occorrerebbe precisare anche la formulazione “nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati” nonché il concetto di “parte sostanziale”. Al riguardo, Alphavision chiede che, al momento dell’attuazione e
dell’applicazione dell’art. 4, l’UFCOM prescriva alle emittenti direttive o istruzioni che definiscano esigenze chiare e vincolanti.
Secondo GARP e Swissfilm Association è inevitabile che la quota di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a sia perlopiù costituita da produzioni di Paesi esteri europei. Pertanto, per migliorare le possibilità delle produzioni svizzere, propongono di completare la lettera a prevedendo che l’UFCOM, in consultazione con l’Ufficio federale della cultura (UFC) ed eventualmente con l’Ufficio federale di statistica, effettui rile-