Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
3.4.14.4 Restrizione del contingente pubblicitario quotidiano (art. 21 cpv. 3) e divieto di diffondere trasmissioni di televendita (art. 21 cpv. 4)
La restrizione del contingente pubblicitario all’8 percento del tempo d’antenna quotidiano (art. 21 cpv. 3 lett. a) viene espressamente respinta da CRR e Swiss Ski; entrambi affermano che la regolamentazione prevista costituirebbe un handicap e sarebbe incoerente, soprattutto perché le finestre di programma estere non sottostanno a limitazioni di questo tipo. Rappresentanti del ramo televisivo (Tele M1, Tele Tell, StarTV, Tamedia, PresseTV, Sat.1), Schweizer Presse e Goldbach sono invece favorevoli alla restrizione all’8 percento del tempo d’antenna quotidiano (lett. a), ma chiedono anche una riduzione proporzionale del contingente pubblicitario orario durante il cosiddetto prime time (fra le ore 18 e le ore 23) nei confronti delle altre emittenti.
Anche SSR e Swiss Ski si esprimono a favore della soppressione dell’art. 21 cpv. 4 che vieta la diffusione di trasmissioni di televendita.
3.4.14.5 Autopromozione nei programmi della SSR (art. 21 cpv. 5 e 6)
SSR e Billag chiedono che le indicazioni in merito all’obbligo d’annuncio e di pagare il canone siano considerate informazioni che possono essere diffuse in quanto autopromozione ai sensi dell’art. 21 cpv. 5. Lo stesso dovrebbe inoltre valere per promuovere la propria immagine e per procacciare nuovi membri (SSR e Swiss Ski).
Secondo l’art. 21 cpv. 6 sono considerate autopromozione anche le informazioni relative a manifestazioni per le quali è stato concluso un partenariato, nella misura in cui servono prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. La SSR approva che il cpv. 6 aggiunge la possibilità di autopromozione in alternativa o in aggiunta alla possibilità già esistente di sponsorizzazione. Tamedia invece, non ritiene opportuno includere nell’autopromozione le manifestazioni per le quali è stato concluso un partenariato che servono prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico, poiché così facendo si violerebbe il divieto di pubblicità nei programmi radiofonici. Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell e Goldbach propongono una soluzione leggermente diversa, ossia di precisare al cpv. 6 che le controprestazioni per i partenariati possono consistere esclusivamente in vantaggi in loco o agevolazioni simili, ma non in retribuzioni in denaro.
Viva, Radio Ri e Radio Rottu chiedono il trattamento equo delle emittenti radiofoniche e televisive per quanto riguarda i programmi. Se la SSR può diffondere autopromozione (ad es. partenariati) senza che ciò sia considerata pubblicità, le emittenti private dovrebbero poter fare altrettanto.
3.4.14.6 Divieto di Product Placement (inserimento di beni o servizi dello sponsor) – ad eccezione della presentazione di premi di concorsi (art. 21 cpv. 7)
Sono sorte controversie in merito all’art. 21 cpv. 7, secondo cui è vietato l'inserimento di beni o servizi dello sponsor nei programmi della SSR, ad eccezione della presentazione di premi di concorsi. Rappresentanti del ramo pubblicitario (IGEM, Publisuisse, SW, FRP, SWA, BSW) e cinematografico (SFP, Cinésuisse, GARP, ProCinema, Swissfilm Association), economiesuisse, SRG, Swiss Olympic, Suisse Ice Hockey e Pro Helvetia rifiutano categoricamente il divieto specifico per la SSR. Temono soprattutto che questo potrebbe impossibilitare la produzione cinematografica svizzera, in particolare le cooproduzioni con partecipazioni della SSR.
A tale proposito esprimono opinioni diverse la commissione federale del cinema, PresseTV, il Consiglio svizzero della stampa, SSM e SGKM: fintanto che si tratta di contenuti di programmi che la SSR produce in regia propria e senza la collaborazione di produttori indipendenti, può essere mantenuto il divieto di product placement (comm. federale del cinema, PresseTV). Il Consiglio svizzero della stampa ritiene il divieto vessatorio in particolare per quanto riguarda i lungometraggi cinematografici e televisivi. Anche SSM si dichiara favorevole all’utilizzo moderato e il più possibile trasparente del Product Placement nei lungometraggi televisivi e cinematografici. Infine, la SGKM ritiene che un divieto assoluto di Product Placement sia concretamente impraticabile. Affinché si possa comunque limitare esat-