Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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tamente la pubblicità conviene piuttosto formulare un numero massimo di inserimenti di prodotti per ogni trasmissione.
Le organizzazioni per la protezione dei consumatori (KF, ACSI, FRC), SP e ARBUS (cfr. cap. 3.4.13) si sono dichiarate esplicitamente contrarie a un’autorizzazione generale del Product Placement.
3.4.14.7 Ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 21 cpv. 8)
Il divieto di pubblicità e sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 21 cpv. 8) è accolto favorevolmente da Schweizer Presse, Goldbach ed economiesuisse. Sono invece contrari SSR, Publisuisse, Consiglio svizzero della stampa, SSM, Swiss Ski e Pro Helvetia i quali ritengono che il divieto sia troppo restrittivo. Alla SSR dovrebbe essere consentita una pubblicità e sponsorizzazione moderata anche nel settore online e multimediale poiché altrimenti non potrebbe contribuire all’adempimento del mandato di prestazione. FRP ritiene invece che l’ulteriore offerta editoriale della SSR debba da un lato includere anche la comunicazione commerciale, mentre dall’altro, essendo finanziata dai canoni, deve soddisfare il mandato di prestazione.
3.5 Statistica sulla radiodiffusione, tassa di concessione e accordo sulle prestazioni relativo all'offerta della SSR destinata all'estero (art. 27 – 32)
La SSR rileva che l’eventuale onere supplementare per il rilevamento di ulteriori dati ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 sia costoso e difficilmente valutabile. In caso di statistiche supplementari voluminose la SSR si aspetta dunque di essere coinvolta sin dall’inizio e che venga considerato un risarcimento alle emittenti. Insieme a Mediapulse chiede inoltre l’elaborazione di una forma univoca in cui fornire i dati.
L’IFPDT propone di includere nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1) anche la statistica sulla radiodiffusione.
Secondo la SSR e l’IFPDT all’art. 29 cpv. 1 va eliminato il passaggio “o siano necessari per valutare la legislazione sulla radiotelevisione” poiché è formulato troppo apertamente e permette un qualsiasi utilizzo in relazione alla legislazione sulla radiotelevisione, anche senza fondamento giuridico. Inoltre la SSR e Mediapulse interpretano l’art. 29 cpv. 3 nel senso che non possono essere commercializzati i dati di terzi. L’onere dei rilevamenti spetta alle emittenti che dovrebbero inoltre mettere a disposizione i dati gratuitamente.
In merito all’art. 30 cpv. 1 la SSR richiede che se l’Ufficio federale fornisce a pagamento i risultati non pubblicati le emittenti ricevano una quota del ricavato e che per scopi scientifici questi dati vengano pubblicati gratuitamente. Inoltre, il riferimento all’interesse pubblico apre un ampio margine di manovra sui dati che dovranno effettivamente essere pubblicati. La fondazione Wahrheit in den Medien critica che l’art. 30 cpv. 3 secondo periodo non esplicita se le eccezioni si riferiscono all’utilizzo di risultati statistici o all’indicazione della fonte.
3 Plus Group, StarTV e Teleclub ritengono sproporzionata la regolamentazione di cui all’art. 31 cpv. 1, secondo cui sottostanno alla tassa di concessione tutti i proventi derivanti dalle entrate lorde. La SSR chiede che oltre agli sconti accordati in base alla quantità possano essere dedotte dalle entrate anche le provvigioni e le commissioni di consulenza fornite a terzi indipendenti dall’emittente. Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, Radio Rottu, VSP-Telesuisse e Radio Munot ritengono problematico fissare la franchigia a 500'000 franchi (art. 31 cpv. 2) adducendo che, la nuova condizione secondo cui ora sottostanno alla tassa di concessione annua anche le entrate da sponsorizzazioni, porta ad un raddoppio delle tasse, soprattutto per i privati. Chiedono dunque una franchigia di 750'000 franchi.
A differenza della fondazione Wahrheit in den Medien, Impressum e Presenza Svizzera ritengono la regolamentazione dell’offerta editoriale della SSR destinata all’estero (art. 32) necessaria a livello di ordinanza. Tuttavia, Impressum auspicherebbe che oltre alla dimensione temporale sia disciplinato nell’ordinanza anche lo scopo dell’accordo e il volume del contributo federale. Presenza Svizzera dal canto suo, vorrebbe chiarire all’art. 32 che l’offerta editoriale destinata all’estero non dovrebbe sovrapporsi alla pubblicità per il Paese.