Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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3.9.3 Organo di riscossione del canone (art. 61 – 63)

Solo pochi partecipanti alla consultazione si sono espressi in merito alle disposizioni d’esecuzione concernenti l’organo di riscossione del canone (art. 61 – 63). SUISA propone di inserire esplicitamente anche nell’art. 61 della nuova ordinanza l’autorizzazione dell’organo di riscossione a riscuotere le indennità per i diritti d’autore su mandato delle società di gestione riconosciute (cfr. art. 48 cpv. 4 ORTV del 6 ottobre 1997).

Vari partecipanti alla consultazione hanno chiesto di riformulare e precisare l’art. 62 che disciplina l’accesso ai dati rilevati dall’organo di riscossione. Secondo Billag il termine “organo cantonale” (cpv.

2) dovrebbe essere sostituito con “organo competente” dato che attualmente le tasse d’uso vengono riscosse anche da istituzioni che non sono “organi cantonali”. Chiede inoltre di sopprimere il cpv. 3 adducendo che questa formulazione solleva più domande di quanto non possa dare risposte e che la subentranza va disciplinata nel contratto tra il DATEC e l’organo di riscossione del canone. Benché approvi il contenuto dell’art. 62 cpv. 2, SUISA propone tuttavia di esplicitare che le indennità per i diritti d’autore siano “in relazione alla ricezione di programmi radiotelevisivi”. La SSR chiede infine che i dati trattati dall’organo di riscossione del canone ai fini della riscossione di tasse d’uso possano essere trasmessi anche alle emittenti di programmi.

Billag ritiene che la disposizione secondo cui l’organo di riscossione del canone consente all’Ufficio federale di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza tra cui in particolare la contabilità dei conteggi. (art. 63 cpv. 2), sia eccessiva. Chiede pertanto di sopprimere o di precisare l’indicazione concernente la contabilità dei conteggi poiché un’impresa di diritto privato ha anche il diritto di mantenere il segreto commerciale.

3.10 Tutela della pluralità e promozione della qualità dei programmi (art. 64 – 70)

3.10.1 Accesso agli avvenimenti pubblici (art. 64 – 67)

3.10.1.1 In generale

Le disposizioni in merito alla sintesi di un avvenimento pubblico (art. 64 – 67) sono fondamentalmente ben accettate da SSR, Swiss Olympic, ASF e Swiss Football League che ritengono la regolamentazione prevista più vicina alla pratica e formulata in modo più preciso della precedente che si poteva eludere o ignorare abbastanza facilmente. Swiss Olympic solleva tuttavia che l’organizzatore di un evento pubblico non può essere costretto a permettere una sintesi contro la sua volontà, il diritto alla sintesi prevale solo se questo organizzatore concede i diritti d’esclusiva a terzi. Swiss ICT chiede che l’ordinanza menzioni un catalogo rappresentativo di avvenimenti pubblici.

3.10.1.2 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 64)

La limitazione del diritto alla sintesi a un contributo di 90 secondi al massimo (art. 64 cpv. 1) è categoricamente respinta da gran parte delle emittenti radiofoniche e televisive direttamente toccate (CRR, CTVR, RRR, RFJ, TeleBärn, Radio Munot, Tele M1, Tele Tell, UNIKOM, VSP-Telesuisse, StarTV,

AGRABE, Viva) e PPD, Katholischer Mediendienst, Schweizer Presse e SSM. Secondo loro questa limitazione contraddice gli obiettivi degli art. 72 segg. LRTV, che mirano a limitare e non ad ampliare i diritti d’esclusiva negli avvenimenti pubblici. In generale chiedono di mantenere la durata di tre minuti, taluni invece vogliono limitare la sintesi al 10 percento della durata dell’avvenimento. Teleclub, PresseTV, Sat.1 e SSR sono invece favorevoli alla proposta di regolamentazione che corrisponderebbe meglio alle situazioni concrete e alla prassi internazionale. SSR richiede inoltre che anche le eccezioni alla regola generale concernente la durata della sintesi siano limitate a tre minuti (cpv. 1 secondo periodo).

Secondo l’art. 64 cpv. 3 la sintesi può essere diffusa solo al termine dell’avvenimento pubblico o di una parte a sé stante dell’evento. A differenza di PresseTV, Sat.1 e SSR, che ritengono questa dispo-