Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

3.10.2 Promovimento della formazione e del perfezionamento, nonché della ricerca mediatica (art. 68 e 69)

3.10.2.1 Formazione e perfezionamento dei programmisti (art. 68)

Il sostegno alla formazione e al perfezionamento dei programmisti è ritenuto indispensabile da CRR, RRR, RFJ, CRFJ, Schweizer Presse, FRP e ARBUS che sarebbero favorevoli a rafforzarlo.

La regolamentazione prevista all’art. 68 è tuttavia oggetto di varie critiche. AGRABE, UNIKOM, Commissione federale del cinema, SFP, Cinésuisse, GARP, Swissfilm Association, VSP-Telesuisse, RRR, RFJ e ARBUS chiedono che sia cancellata la formulazione “nel settore del giornalismo

d’informazione”. Ritengono in effetti, che la formazione e il perfezionamento non dovrebbero essere limitate a questo settore ma comprendere tutti i settori inerenti alla creazione di programmi. VSP-Telesuisse vorrebbe che siano considerati anche i progetti di formazione ideati dalle associazioni delle emittenti. Il PS chiede che le offerte ritenute comprendano anche moduli di formazione destinati alle persone portatrici di handicap e alle questioni concernenti l’uguaglianza tra i sessi. ARBUS, SSM e UNIKOM deplorano che per i contratti di prestazioni che si estendono su diversi anni, l’autorizzazione del Parlamento soggiace all’approvazione del credito di pagamento annuo. Occorre trovare una soluzione che permetta di garantire una pianificazione sull’arco di almeno 12 mesi.

A complemento dell’art. 68 impressum, chiede che l’ORTV non menzioni soltanto la collaborazione con gli istituti formativi, ma anche quella con le organizzazioni professionali attivamente impegnate nel settore della formazione.

3.10.2.2 Ricerca mediatica (art. 69)

Il sostegno ai progetti di ricerca previsto all’art. 69 è esplicitamente approvato da SSAB. Alcuni partecipanti deplorano tuttavia che in generale questi progetti assorbono almeno la metà del ricavato dei canoni, proporzione che ritengono eccessiva (CRR, RRR, RFJ). La priorità va accordata alla formazione. Secondo cvci e SSR, non è opportuno determinare in modo proporzionale le risorse attribuite ai progetti di ricerca nel settore dei media. La qualità dei progetti dovrebbe essere l’unico criterio determinante (cvci). La SSR propone invece di sopprimere definitivamente l’art. 69 cpv. 1, tanto più che l’art. 22 cpv. 1 LRTV fornisce una base giuridica sufficiente.

Alcuni partecipanti chiedono di ampliare la cerchia dei settori di ricerca degni di sostegno (art. 69 cpv. 2), includendo anche progetti di ricerca che analizzano dati relativi all’evoluzione sociale e politica della radio e della televisione (PS) e l’impatto di questo sviluppo su ascoltatori e telespettatori (AR-BUS).

Secondo l’art. 69 cpv. 3 l’Ufficio federale decide dell’attribuzione dei contributi ai progetti di ricerca.

VSP-Telesuisse e Radio Munot suggeriscono di iscrivere nell’ordinanza l’obbligo di consultare previamente le associazioni delle emittenti. SSR e CRR riterrebbero utile implicare la Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva nel processo d’attribuzione.

3.10.3 Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva (art. 70)

Le prese di posizione in merito all’art. 70 concernono esclusivamente il cpv. 2, soprattutto i risultati più importanti che la fondazione deve pubblicare una volta l’anno conformemente all’art. 79 cpv. 1 LRTV. Mediapulse e SSR ritengono che il volume di dati da fornire sia troppo grande. In effetti, se sono pubblicati tutti i dati, numerose emittenti non parteciperanno più al finanziamento della ricerca, ma aspetterebbero piuttosto il rapporto ufficiale. AGRABE, dal canto suo, si oppone a una riduzione quantitativa dei dati e propone di obbligare la fondazione a realizzare ricerche sull’utenza su vasta scala. UNI-KOM e ARBUS sono scettiche per quanto riguarda la compatibilità dell’obbligo di pubblicare dati sull’utenza, sancito al cpv. 2, con l’obbligo legale cui soggiace la fondazione di effettuare ricerche scientifiche. In effetti, questi dati sono imprecisi per le emittenti con un pubblico target ridotto. Inoltre, possono essere rilevati solo mediante un investimento sproporzionato, motivo per cui l’obbligo di pubblicare dovrebbe limitarsi alle emittenti che detengono oltre il cinque percento (ARBUS) o il dieci percento (UNIKOM) delle quote di mercato. Infine, Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell e VSP-