Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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L’articolo 7, che disciplina l’adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili da parte delle altre emittenti di programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche, ha invece sollevato meno osservazioni di quello precedente. Le organizzazioni per i disabili accolgono con piacere

l’assoggettamento delle emittenti private a quest’obbligo e chiedono che la trasmissione diffusa settimanalmente abbia una durata minima di 90 minuti. Viva chiede che le reti tematiche vengano escluse dall’articolo 7, poiché l’onere per l’adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili sarebbe estremamente elevato per queste emittenti che hanno un pubblico limitato.

3.3.3.4 Obblighi di diffusione (art. 8) e informazione nelle situazioni di crisi (art. 9)

In merito all’obbligo di diffusione (art. 8) e all’informazione nelle situazioni di crisi (art. 9) non sono state fondamentalmente formulate riserve, sono però state fatte varie osservazioni: la Commissione federale per la protezione ABC chiede che i fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi siano sottoposti all’obbligo in misura uguale alle emittenti di programmi. Numerose osservazioni sono state formulate sull’adattamento alle esigenze dei disabili di questi comunicati urgenti, comunicati d’allarme e istruzioni sul comportamento da adottare. Questi dovrebbero essere accessibili anche alle persone con handicap (Federazione svizzera dei ciechi, Federazione Svizzera dei Sordi, Centro Egalité, Agile, Teletextkommission, PS, ARBUS). Viene inoltre addotto che l’obbligo di diffusione non dovrebbe essere limitato alle emittenti nella cui zona vi è un pericolo, ma dovrebbe includere anche le emittenti delle regioni circostanti (Swiss ICT).

Dal canto loro le emittenti chiedono che sia reso esplicito che spetta alle autorità fornire alle emittenti di programmi le informazioni da trasmettere (SSR, VSP-Telesuisse). Radio Rottu e Viva desiderano che nell’allegato all’ordinanza sia incluso un elenco delle priorità valide per gli Uffici che forniscono informazioni.

La SSR appoggia espressamente la disposizione sull’informazione nelle situazioni di crisi (art. 9 – con precedenza ai primi programmi radiofonici della SSR), in quanto conferma una prassi consolidata.

CRR stabilisce che la SSR godrebbe di priorità ma non di esclusività. VSP-Telesuisse, Radio Rottu, Ri e Munot vorrebbero estendere alle radio private concessionarie nella zona in cui vi è la situazione di crisi il diritto di precedenza dei primi programmi radiofonici, SAB lo estenderebbe anche alle emittenti televisive concessionarie nella zona di questione.

3.4 Pubblicità e sponsorizzazioni (art. 10 – 21)

3.4.1 Aspettative dall’ordinamento in materia di pubblicità

L’ordinamento in materia di pubblicità sancito dal disegno ha raccolto pareri diversi tra i partecipanti alla consultazione. Molti rappresentanti del settore pubblicitario (IGEM, SW, BSW), economiesuisse e la ComCo criticano il fatto che la regolamentazione sulla pubblicità e la sponsorizzazione sia straordinariamente dettagliata, limitando nuovamente gli adattamenti fatti nella nuova LRTV. La SSR chiede che nella definizione delle disposizioni si tenga particolarmente conto del fatto che le emittenti televisive svizzere sono sottoposte alla forte concorrenza dei programmi esteri. Nel settore della pubblicità e della sponsorizzazione, le organizzazioni per la protezione dei consumatori (ACSI, FRC, KF) come pure ARBUS e il Consiglio svizzero della stampa vogliono direttive chiaramente circoscritte. Occorrerebbe in particolare stabilire una divisione il più possibile chiara tra programma e pubblicità.

Swiss Ice Hockey vede di buon occhio l’approccio aperto concernente le nuove forme e possibilità pubblicitarie. La Swiss Football League e l’ASDF raccomandano una regolamentazione il più possibile liberale per la pubblicità e la sponsorizzazione nel settore dello sport in genere e in quello del calcio d’élite in particolare.