Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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Alcuni rappresentanti del settore telecom (Swisscom, asut, Swisscable, Cablecom) non approvano determinate formulazioni in merito ai servizi abbinati (cpv. 1 lett. a – g). Swisscom e asut deplorano che i servizi abbinati non siano descritti in modo più funzionale e generale, vista la costante evoluzione tecnologica. Secondo Swisscable e Cablecom occorre segnatamente riformulare il cpv. 1 lett. g affinché vadano diffuse solo le informazioni di servizio per la guida elettronica ai programmi (EPG)
messe a disposizione dal fornitore di servizi di telecomunicazione. Mediapulse e SSR dubitano invece che la formulazione scelta al cpv. 1 lett. g permetta di capire chiaramente che ci si riferisce alla diffusione dello standard DVB-SI. La SSR vorrebbe inoltre che la lista dei servizi associati comprenda le applicazioni del portale digitale dell’emittente.
Ai sensi dell’art. 42 cpv. 2, per determinate tecniche il Dipartimento può prevedere eccezioni
all’obbligo di diffusione per i servizi abbinati. Per Cablecom, Swisscable e Glarner Handelskammer la regolamentazione delle eccezioni all’obbligo di diffusione non deve dipendere dalle tecniche di diffusione, ma dagli apparecchi di ricezione, come già chiesto in merito all’art. 41 terzo periodo (cfr. cap. 1.7.1). Inoltre, Cablecom e Swisscable propongono che, indipendentemente dalla tecnica di diffusione e dall’apparecchiatura finale, i fornitori di servizi di telecomunicazione debbano adempiere un’unica volta l’obbligo di diffusione a favore di un utente finale.
3.8.3 Diffusione dei programmi via etere (art. 43 – 47)
3.8.3.1 Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione (art. 43 e 44)
Secondo CCR l’art. 43, che disciplina l’utilizzazione e il rilascio delle frequenze radio necessarie ai programmi radiofonici e televisivi, è una disposizione importante che tiene conto dei continui mutamenti del settore. Tuttavia, RRR e RFJ fanno notare che alle emittenti già esistenti, l’accesso alle frequenze andrebbe garantito entro brevissimo tempo. A complemento dell’art. 43 Swisscable e Glarner Handelskammer, suggeriscono che nella regolamentazione sull’utilizzazione e il rilascio delle frequenze radio, il Consiglio federale debba seguire il principio dell’utilizzo senza interferenze delle frequenze radio e applicare le procedure di diffusione via cavo valide per la gamma di frequenze di radiocomunicazione.
Anche la regolamentazione sul calcolo dei costi della diffusione di programmi per via terrestre senza filo all’art. 44 raccoglie sostanzialmente i favori dei partecipanti alla consultazione. AGRABE, SAB,
UNIKOM e il Sorvegliante dei prezzi approvano i criteri di calcolo stabiliti e vedono una possibilità concreta per risolvere annosi conflitti, tanto più che non potendo scegliere il luogo del trasmettitore, le emittenti si trovano spesso in una posizione svantaggiata per negoziare. La SSR chiede inoltre che venga adottata una regolamentazione per gli impianti ammortizzati [cpv. 2 lett. f (nuovo)]. Se questi ultimi vengono ancora esercitati, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a ridurre i costi di conseguenza.
3.8.3.2 Contributi alla diffusione di programmi radiofonici nelle regioni di montagna (art. 45)
I contributi alla diffusione di programmi radiofonici sono sostanzialmente ben accettati (in particolare: Handelskammer Graubünden, PS, Südostschweiz Medien). Viene invece criticata diverse volte la forma della regolamentazione. Alcuni ritengono che il metodo di calcolo per giustificare il contributo (cpv. 1) sia troppo complicato e vada abbreviato (Radio Rottu, Radio Ri, cvci). Altri trovano inoltre che il limite fissato all’80 percento svantaggi le radio nelle zone poco popolate (RRR, RFJ, CRR). In particolare è più volte criticato l’importo massimo stabilito al 25 percento dei costi d’esercizio di
un’emittente (cpv. 2). Alcuni partecipanti chiedono che non venga stabilito un limite massimo (Handelskammer Graubünden, Bündner Gewerbeverband), altri che la quota massima sia aumentata al 50 – 90 percento dei costi d’esercizio (Südostschweiz Medien, RRR, RFJ, VSP-Telesuisse, Radio Rottu, Radio Ri).