Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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sizione utile alla tutela degli aventi diritto, AGRABE teme che limitare a parti a sé stanti dell’evento l’obbligo di diffusione, possa causare situazioni addirittura grottesche.

3.10.1.3 Accesso diretto agli avvenimenti pubblici (art. 65)

Le modalità d’annuncio proposte per le altre emittenti che chiedono, per la cronaca, l’accesso diretto all’avvenimento pubblico (art. 65 cpv. 1) hanno suscitato pareri opposti. Se da una parte SSR, Teleclub, PresseTV e Sat.1 approvano questa disposizione o ritengono addirittura troppo breve il termine di 72 ore per l’annuncio tanto che introdurrebbero un obbligo di indennizzo per i costi cagionati

dall’accesso alle altre emittenti, dall’altra, Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, Radio Munot, StarTV, TeleBärn e VSP-Telesuisse chiedono di dimezzare il termine per l’annuncio o di formularlo in modo astratto (ad es. “con sufficiente anticipo”). Inoltre, l’accesso diretto non dovrebbe essere reso dipendente da “accordi contrattuali”, ma dovrebbe essere garantito per principio, tranne se sussistono situazioni tecniche e/o dovute allo spazio che lo rendono chiaramente impossibile. Se l’accesso non può essere concesso a tutte le altre emittenti annunciate, vanno privilegiate coloro per le quali

l’avvenimento rappresenta un evento regionale e in un secondo tempo quelle in grado di garantire la maggiore copertura in Svizzera.

3.10.1.4 Fornitura del segnale per la sintesi (art. 66)

Analogamente ai loro commenti in merito all’art. 65 cpv. 1 (cfr. cap. 3.10.1.3) SSR, PresseTV e Sat.1 chiedono di aumentare a 72 ore il termine d’inoltro della domanda sancito dall’art. 66 cpv. 1, mentre StarTV domanda di dimezzarlo.

Secondo l’art. 66 cpv. 2 l’altra emittente assume i costi causati dall’accesso al segnale che comprendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un indennizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi. Per TeleBärn, VSP-Telesuisse, Tele M1, Tele Tell, Radio Munot e StarTV questa prassi di risarcimento non è formulata abbastanza concretamente, propongono dunque che all’altra emittente vengano addebitati esclusivamente i costi supplementari dimostrati in modo trasparente dovuti direttamente all’accesso al segnale o alla registrazione in questione. Costi indiretti come ad es. tasse d’utilizzo dell’emittente non possono essere scaricati in questo modo.

3.10.1.5 Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 67)

Swisscable e Cablecom vorrebbero introdurre una precisazione nell’art. 67 cpv. 1. Il libero accesso ad un avvenimento di grande importanza sociale va garantito se almeno l’80 percento delle economie domestiche in tutte le regioni linguistiche sono in grado di captare l’emissione in questione senza doversi assumere oneri supplementari per un abbonamento a una TV a pagamento. Secondo loro, stabilire il libero accesso tecnico come condizione significa sancire il divieto al criptaggio digitale, soluzione sproporzionata che si spinge ben oltre la base legale e ostacola il processo di digitalizzazione in Svizzera. La SSR invece, ritiene importante proprio il fatto che il libero accesso sia garantito soltanto se non occorre un decoder.

Per quanto riguarda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale, PresseTV e Sat.1, chiedono una precisazione dell’art. 67 cpv. 2 secondo periodo; auspicherebbero una regolamentazione che disciplini più precisamente il rapporto tra pay-TV e free-TV.

L’art. 67 cpv. 3, prevede che se non è in grado di garantire il libero accesso, l’emittente che ha concluso un accordo di esclusiva per la diffusione dell’avvenimento deve mettere a disposizione a condizioni adeguate il segnale di trasmissione a una o più emittenti. Per principio la SSR approva questa disposizione, segnala tuttavia che, in particolare per le manifestazioni sportive trasmesse dalle free-TV, occorre stabilire le condizioni per il segnale di trasmissione tenendo conto delle spese per

l’acquisto dei diritti, poiché altrimenti nella prassi nessuno acquisterebbe i diritti d’esclusiva e la disposizione diventerebbe inutile.