Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati
3.8.4.3 Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione (art. 50)
Swisscom si oppone all’obbligo di diffusione di programmi su linea cui sottostanno tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi e raggiungono almeno 100 economie domestiche (art. 50). Un obbligo generale va chiaramente contro il concetto di obbligo di diffusione previsto dalla legge. Vista la mancanza di chiarezza in merito al termine “raggiungono”, la SSR propone invece di parlare di fornitori di servizi di telecomunicazione “alla cui rete sono collegate almeno 100 economie domestiche”.
3.8.4.4 Attribuzione dei canali (art. 51)
Swiss ICT protesta contro l’art. 51 che delega al Dipartimento la competenza di stabilire i programmi che hanno diritto a un canale preferenziale per la diffusione su linea, adducendo che tali decisioni potenzialmente critiche non dovrebbero essere prese nelle ordinanze del Dipartimento. Dal punto di vista del diritto della concorrenza, la Comco ritiene sensato sopprimere completamente l’art. 51.
Swisscable, Cablecom e CRR desiderano che la limitazione in merito ai programmi da diffondere su un canale preferenziale fatta all’art. 62 LRTV sia ripresa anche nell’ordinanza.
3.8.5 Preparazione tecnica (art. 52)
Le prese di posizione rivelano due schieramenti opposti in merito all’art. 52, che a tutela delle emittenti e del pubblico contiene alcuni requisiti concernenti la procedura di preparazione tecnica dei programmi radiofonici dei fornitori di servizi di telecomunicazione. In particolare le emittenti di programmi (Sat.1, Teleclub) e Goldbach sono favorevoli alle misure di protezione proposte in loro favore. Per i fornitori di servizi di telecomunicazione (Swisscable, Cablecom) e per la Camera di commercio glaronese il contenuto dell’art. 52 è invece esagerato.
A complemento dell’art. 52 cpv. 1, Swisscable e Cablecom chiedono che ai fornitori di servizi di telecomunicazione sia autorizzato criptare l’offerta digitale. Secondo loro la garanzia della piena funzionalità della ricezione dei programmi auspicata con il cpv. 1 sarebbe garantita anche con il criptaggio. Il sorvegliante dei prezzi invece, si oppone al criptaggio di programmi gratuiti digitali. Se dovesse essere considerata questa possibilità, occorrerebbe perlomeno distribuire gratuitamente la carta di decodifica.
Il cpv. 2 suscita pareri chiaramente opposti. Dato che manca una base legale per definire un modello commerciale contrattuale che disciplina la collaborazione tra le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione, Cablecom chiede la soppressione definitiva dell’art. 52 cpv. 2 o eventualmente una modifica, allineandosi alla posizione di Swisscable e Glarner Handelskammer. Dovrebbe competere alle parti in causa decidere il modo in cui disciplinare i loro rapporti contrattuali. D’altronde per i fornitori di servizi di telecomunicazione sarebbe indispensabile poter intrattenere relazioni con i clienti, poiché altrimenti non potrebbero proporre loro determinate offerte globali. Per quanto riguarda le modalità tecniche e commerciali della gestione della clientela, Teleclub ritiene invece che occorra un obbligo esplicito supplementare che costringa i fornitori di servizi di telecomunicazione a mantenere il segreto commerciale dell’emittente. Nonostante sia accordata la “sovranità” tecnica al fornitore di servizi di telecomunicazione, va espressamente mantenuta la “sovranità” commerciale dell’emittente.
3.9 Ricezione di programmi (art. 53 – 63)
3.9.1 Obbligo di pagare il canone e obbligo d’annuncio (art. 53, 56 – 60)
3.9.1.1 Apparecchi atti a ricevere programmi (art. 53)
L’art. 53 definisce gli apparecchi atti a ricevere programmi radiotelevisivi e che sottostanno pertanto all’obbligo di pagare il canone e all’obbligo d’annuncio. Questa definizione è approvata soprattutto dalla SSR e dalle organizzazioni per la protezione dei consumatori (FRC, ACSI). Queste ultime ritengono tuttavia necessario che l’organo di riscossione dei canoni informi debitamente i consumatori, in particolare stilando una lista di tutti gli apparecchi di ricezione che sottostanno all’obbligo di pagare il canone.