Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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cientemente chiari. Chiede una migliore differenziazione tra spot pubblicitari e trasmissioni di televendita. In merito a questi due capoversi i pareri dei partecipanti alla consultazione sono fondamentalmente due: per SSR, PS e ARBUS le disposizioni sono troppo limitate. Le trasmissioni che costituiscono un’unità a sé stante dovrebbero essere costantemente e chiaramente riconoscibili come pubblicità, indipendentemente dalla loro durata. SSM raccomanda, per una migliore trasparenza, d’inserire costantemente il segnale di riconoscimento della pubblicità già a partire da una durata di 30 secondi. Invece gran parte dei partecipanti (IGEM, Schweizer Presse, economiesuisse, Radio Munot, Goldbach, Tele M1, Tele Tell, Presse suisse, VSP-Telesuisse, Pool 2000, Radio Rottu, Radio Ri, RRR, RFJ, Swiss ICT) ritiene eccessivo proprio il cpv. 3. Questa disposizione sarebbe fondamentalmente da eliminare in quanto svantaggerebbe in modo ingiustificato la radio. Al massimo sarebbe ipotizzabile un annuncio ripetitivo sul fatto che si tratta di una trasmissione pubblicitaria. ARBUS vuole invece che questa forma pubblicitaria non sia autorizzata alla radio per motivi di fattibilità e di trasparenza.

Le reazioni sono state diverse in merito alla possibilità accordata alle emittenti locali o regionali le cui zone di copertura comprendono, per le radio meno di 150'000 abitanti e, per le televisioni meno di 250'000 abitanti di almeno 15 anni d’età (art. 11 cpv. 4), di far partecipare alle trasmissioni pubblicitarie i loro collaboratori ai programmi. 3 Plus Group e Viva auspicano che questa eccezione sia accordata anche ai programmi destinati alle regioni linguistiche e alle reti tematiche. Il PS chiede limiti più restrittivi in merito alle zone di copertura (radio: 75'000; televisione: 125'000). ARBUS vuole invece la soppressione definitiva di questa disposizione.

3.4.4 Pubblicità a schermo ripartito (split screen) (art. 12)

L’autorizzazione dello split screen viene accolta con favore soprattutto dai rappresentanti delle emittenti radiofoniche e televisive (3 Plus Group, Alphavision, SSR, Tele M1, Tele Tell, VSP-Telesuisse) nonché da SGKM, Schweizer Presse, Goldbach e Pool 2000. La SSR ritiene però ingiustificato il divieto che le viene imposto di inserire pubblicità a schermo ripartito – ad eccezione delle trasmissioni di manifestazioni sportive. In particolare le organizzazioni per la protezione dei consumatori (FRC, ACSI, KF), il Consiglio svizzero della stampa e ARBUS hanno criticato duramente l’autorizzazione della pubblicità a schermo ripartito. Sarebbe contraria al principio di separazione della pubblicità dalla parte redazionale del programma. Diverso invece il parere di SSM, che consiglia di autorizzare la pubblicità a schermo ripartito solo nelle varianti più restrittive.

Un’importante maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo punto, in particolare gran parte delle emittenti televisive (Tele M1, Tele Tell, Tamedia, Teleclub, StarTV,

PresseTV, Sat.1, VSP-Telesuisse, Tele Bärn) come pure Schweizer Presse, SW, Goldbach, IGEM, Publisuisse, Swiss Football League, SSR, Pool 2000 ed economiesuisse domandano l’eliminazione chi di uno chi di tutti i presupposti per la pubblicità a schermo ripartito sanciti dall’art. 12 cpv. 1 lett. a, c e d. Per le emittenti svizzere di programmi sarebbe fondamentale essere trattate alla stessa stregua delle emittenti dei Paesi vicini per quanto riguarda questi criteri. L’esigenza di una chiara separazione e riconoscibilità della pubblicità conformemente all’art. 9 LRTV e all’art. 12 cpv. 1 lett. b del disegno sarebbe sufficiente. Inoltre, con questi rigidi presupposti sarebbe impossibile computare la pubblicità a schermo ripartito come tempo di pubblicità (cfr. art. 18), come invece prevedrebbe l’art. 12. cpv. 2.

Swisscom critica il fatto che i presupposti di cui all’art. 12 cpv. 1 lett. a – d creerebbero un’inadeguata limitazione in base al tipo di diffusione della possibilità di riproduzione sugli apparecchi terminali, pertanto, chiede che l’ordinanza disciplini solo poche esigenze fondamentali.

PS, SSR, Katholische Mediendienst e StarTV reputano particolarmente positiva l’esclusione della pubblicità a schermo ripartito da notiziari, trasmissioni d’attualità politica, trasmissioni per bambini e durante la trasmissione di funzioni religiose (art. 12 cpv. 3). KF vorrebbe che le restrizioni fossero applicabili anche alle trasmissioni per ragazzi mentre SSM includerebbe lungometraggi e documentari.