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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x
d. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché la loro funzione all’interno dell’istituto;
e. estratto del casellario giudiziale del direttore e di tutti i collaboratori;
f. progetto conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera c.
Art. 21 Autorizzazione
Oltre alle generalità, l’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:
a. il numero di minori che possono essere assistiti nell’istituto;
b. la misura in cui possono essere assistiti minori con esigenze particolari;
c. il numero delle persone necessarie per assistere ogni minore o ogni gruppo di minori;
d. le conoscenze specialistiche richieste;
e. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;
f. i diritti e i doveri dell’istituto (art. 34 e 39-43).
Sezione 3: Assistenza a tempo pieno Sottosezione 1: Genitori affidatari
Art. 22 Numero di minori
1 Oltre ai propri figli, i genitori affidatari possono assistere fino a tre minori. Tuttavia, compresi i propri figli minorenni, non possono assistere più di quattro minori contemporaneamente.
2 Se i genitori affidatari intendono assistere minori con bisogni particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero massimo di minori che possono assistere.
3 Chi intende assistere più di tre minori sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza a tempo pieno.
Art. 23 Condizioni di autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se i genitori affidatari:
a. garantiscono il bene dei minori da assistere;
b. con l’assistenza fornita non mettono in pericolo il bene di altri minori che vivono nella famiglia;
c. vivono in condizioni tali da soddisfare i requisiti necessari per una buona assistenza dei minori;
d. hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile;
e. dispongono di una base economica sicura;
f. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.