Progetto

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

d. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché la loro funzione all’interno dell’istituto;

e. estratto del casellario giudiziale del direttore e di tutti i collaboratori;

f. progetto conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera c.

Art. 21 Autorizzazione

Oltre alle generalità, l’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

a. il numero di minori che possono essere assistiti nell’istituto;

b. la misura in cui possono essere assistiti minori con esigenze particolari;

c. il numero delle persone necessarie per assistere ogni minore o ogni gruppo di minori;

d. le conoscenze specialistiche richieste;

e. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;

f. i diritti e i doveri dell’istituto (art. 34 e 39-43).

Sezione 3: Assistenza a tempo pieno Sottosezione 1: Genitori affidatari

Art. 22 Numero di minori

1 Oltre ai propri figli, i genitori affidatari possono assistere fino a tre minori. Tuttavia, compresi i propri figli minorenni, non possono assistere più di quattro minori contemporaneamente.

2 Se i genitori affidatari intendono assistere minori con bisogni particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero massimo di minori che possono assistere.

3 Chi intende assistere più di tre minori sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza a tempo pieno.

Art. 23 Condizioni di autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata se i genitori affidatari:

a. garantiscono il bene dei minori da assistere;

b. con l’assistenza fornita non mettono in pericolo il bene di altri minori che vivono nella famiglia;

c. vivono in condizioni tali da soddisfare i requisiti necessari per una buona assistenza dei minori;

d. hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile;

e. dispongono di una base economica sicura;

f. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.