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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
2 Per l’assistenza di minori con esigenze particolari, i genitori affidatari devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.
Art. 24 Domanda
La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:
a. generalità, formazione e attività professionale del richiedente;
b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori che vivono nella famiglia;
c. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;
d. descrizione delle condizioni abitative;
e. descrizione della situazione finanziaria;
f. estratto del casellario giudiziale del richiedente e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia affidataria.
Art. 25 Autorizzazione
Oltre alle generalità, l’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:
a. il numero di minori che i genitori affidatari possono assistere;
b. la misura in cui i genitori affidatari possono assistere minori con esigenze particolari;
c. le conoscenze specialistiche richieste;
d. la misura in cui i genitori affidatari sono adatti per un collocamento in una situazione di crisi acuta;
e. i diritti e i doveri dei genitori affidatari (art. 34-38).
Sottosezione 2: Istituti di assistenza a tempo pieno
Art. 26 Condizioni di autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata se l’istituto:
a. garantisce il bene dei minori da assistere;
b. presenta un progetto educativo che fissa i principi, gli obiettivi e i metodi adottati, fornendo indicazioni su numero, età ed esigenze particolari dei minori che intende accogliere;
c. dispone di un numero sufficiente di collaboratori per l’assistenza dei minori;
d. dispone di locali che soddisfino i requisiti richiesti per una buona assistenza dei minori;
e. garantisce le prestazioni di pronto soccorso;