Progetto

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori

d. la mediazione di posti d’assistenza presso genitori diurni, genitori affidatari o istituti svizzeri autorizzati e soggetti a vigilanza.

2 I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni all’obbligo di autorizzazione se è garantito in altro modo che i genitori diurni, i genitori affidatari oppure l’istituto siano adatti a fornire l’assistenza e siano sottoposti a vigilanza.

Art. 9 Divieto di assistenza

Se non sussiste alcun obbligo di autorizzazione, l’assistenza di minori può essere vietata se l’autorità cantonale rileva che le persone incaricate dell’assistenza non sono all’altezza del proprio compito per quanto concerne l’idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni di assistenza sono manifestamente insufficienti.

Art. 10 Esame della domanda

1 L’autorità cantonale esamina la domanda d’autorizzazione.

2 A tal fine, può fare ricorso a uffici e persone che dispongono di determinate conoscenze specialistiche.

3 Può esaminare mediante una procedura sommaria le richieste di rilascio di un’autorizzazione per genitori affidatari (art. 44 cpv. 1 lett. a) presentate dalle organizzazioni preposte al collocamento.

Art. 11 Decisione di autorizzazione

1 L’autorità cantonale decide se rilasciare l’autorizzazione motivando la decisione.

2 Al momento del rilascio dell’autorizzazione, informa i richiedenti sui propri diritti e doveri.

3 L’autorizzazione può essere rilasciata in prova, avere una durata limitata ed essere subordinata a oneri e condizioni.

Art. 12 Modifica dell’autorizzazione

1 Nel caso di un cambiamento della situazione, l’autorità cantonale verifica in che misura sono ancora soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

2 Se necessario, adegua l’autorizzazione.

Art. 13 Ritiro dell’autorizzazione

1 Se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non sono più soddisfatte e le lacune non possono essere colmate entro un termine utile o se le misure per rimediarvi risultano fin dall’inizio insufficienti, l’autorità cantonale ritira l’autorizzazione.

2 Se ritira l’autorizzazione a un’organizzazione preposta al collocamento, verifica se i genitori diurni da questa assunti possono essere assunti da un’altra organizzazione preposta al collocamento.