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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

f. garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza e d’igiene;

g. presenta un piano di gestione contenente in particolare indicazioni su orari di apertura, vacanze e termini di preavviso;

h. garantisce un’adeguata copertura assicurativa, in particolare nell’ambito delle assicurazioni previste dal contratto di lavoro (AVS/AD/AI, Cassa pensioni, infortunio professionale e infortunio non professionale, indennità giornaliere e assicurazione di responsabilità civile professionale);

i. dispone di una base economica sicura;

j. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

Art. 27 Formazioni riconosciute

1 Il direttore dell’istituto e i suoi collaboratori incaricati dell’assistenza:

a. hanno conseguito una formazione in:

1. pedagogia sociale, pedagogia speciale o lavoro sociale, o

2. un settore correlato, come la psicologia, adatto per il lavoro in un istituto di assistenza; e

b. dispongono di un’esperienza pratica sufficiente nell’assistenza e nell’educazione di minori. Le persone con una formazione di cui alla lettera a numero 2 devono dimostrare di possedere un’esperienza professionale di almeno sei mesi come assistenti in un istituto per minori.

2 Inoltre, il direttore dispone della necessaria qualifica dirigenziale.

3 Per l’assistenza di minori con esigenze particolari, l’istituto deve inoltre dimostrare che le persone incaricate dell’assistenza dispongano delle necessarie qualifiche professionali.

4 Chi non dispone della necessaria qualifica specialistica può assistere minori soltanto sotto la vigilanza di una persona con un’adeguata formazione. Almeno la metà dei presenti incaricati dell’assistenza deve poter dimostrare di aver conseguito una formazione.

Art. 28 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. scopo, forma giuridica e base economica dell’istituto;

b. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;

c. progetto educativo, in particolare forme di assistenza, programma d’insegnamento e per il tempo libero ed eventuali cure terapeutiche offerte;

d. progetto per l’assistenza di minori in situazioni di crisi acuta, se l’istituto intende offrire questo tipo di assistenza;

e. progetto di collaborazione con i genitori, se questa non è esclusa sulla base di una decisione dell’autorità competente;