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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

b. gli indirizzi e i numeri di telefono di persone importanti, come le principali persone di riferimento, il pediatra o l’insegnante di musica;

c. i diritti di visita.

Sezione 2: Genitori diurni e affidatari

Art. 35 Consulenza

I genitori diurni e affidatari hanno diritto alla consulenza gratuita del servizio cantonale specializzato (art. 4 cpv. 2).

Art. 36 Corsi di perfezionamento

1 Prima di iniziare l’attività di assistenza, i genitori diurni e affidatari devono frequentare un corso introduttivo.

2 L’autorità cantonale può obbligarli a frequentare i corsi di perfezionamento necessari per l’attività di assistenza.

Art. 37 Comunicazione

1 I genitori diurni e affidatari devono comunicare immediatamente all’autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

2 È inoltre necessario comunicare eventi importanti riguardanti la salute o la sicurezza dei minori assistiti, in particolare malattie gravi, incidenti e decessi.

3 In caso di eventi particolari riguardanti l’assistenza di un minore, è necessario informare anche:

a. il rappresentante legale del minore, se la comunicazione non è stata limitata o esclusa dall’autorità di protezione dei minori; e

b. l’autorità di protezione dei minori che ha deciso il collocamento.

4 I genitori affidatari devono comunicare gli eventi di cui ai capoversi 1-3 anche all’organizzazione preposta al collocamento dalla quale sono assunti.

Art. 38 Trasmissione di dati statistici

1 I genitori diurni e affidatari devono trasmettere ogni anno all’autorità designata dal Cantone (art. 69 cpv. 3) i dati statistici previsti nell’autorizzazione.

2 Le persone che assistono minori come genitori diurni e affidatari e che in virtù dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a o b non sottostanno all’obbligo di autorizzazione devono informare ogni anno l’autorità designata dal Cantone sui propri rapporti di assistenza e sulla loro entità.