Progetto
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x
b. gli indirizzi e i numeri di telefono di persone importanti, come le principali persone di riferimento, il pediatra o l’insegnante di musica;
c. i diritti di visita.
Sezione 2: Genitori diurni e affidatari
Art. 35 Consulenza
I genitori diurni e affidatari hanno diritto alla consulenza gratuita del servizio cantonale specializzato (art. 4 cpv. 2).
Art. 36 Corsi di perfezionamento
1 Prima di iniziare l’attività di assistenza, i genitori diurni e affidatari devono frequentare un corso introduttivo.
2 L’autorità cantonale può obbligarli a frequentare i corsi di perfezionamento necessari per l’attività di assistenza.
Art. 37 Comunicazione
1 I genitori diurni e affidatari devono comunicare immediatamente all’autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.
2 È inoltre necessario comunicare eventi importanti riguardanti la salute o la sicurezza dei minori assistiti, in particolare malattie gravi, incidenti e decessi.
3 In caso di eventi particolari riguardanti l’assistenza di un minore, è necessario informare anche:
a. il rappresentante legale del minore, se la comunicazione non è stata limitata o esclusa dall’autorità di protezione dei minori; e
b. l’autorità di protezione dei minori che ha deciso il collocamento.
4 I genitori affidatari devono comunicare gli eventi di cui ai capoversi 1-3 anche all’organizzazione preposta al collocamento dalla quale sono assunti.
Art. 38 Trasmissione di dati statistici
1 I genitori diurni e affidatari devono trasmettere ogni anno all’autorità designata dal Cantone (art. 69 cpv. 3) i dati statistici previsti nell’autorizzazione.
2 Le persone che assistono minori come genitori diurni e affidatari e che in virtù dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a o b non sottostanno all’obbligo di autorizzazione devono informare ogni anno l’autorità designata dal Cantone sui propri rapporti di assistenza e sulla loro entità.