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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
b. una dichiarazione scritta del richiedente attestante che il mantenimento del minore è assicurato per la durata dell’assistenza in Svizzera.
4 A seconda del motivo dell’assistenza, occorre rispettare gli articoli 27–32 LStr5 sull’ammissione di stranieri ai seguenti fini:
a. formazione e perfezionamento;
b. cure mediche;
c. come impiegati alla pari.
5 La presente disposizione non è applicabile all’accoglimento di minori che:
a. hanno diritto di risiedere in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–52 LStr o sulla base di un accordo di libera circolazione delle persone; o
b. sono assistiti da genitori affidatari su disposizione o tramite la mediazione di un’autorità federale.
Art. 59 Arrivo dall’estero di genitori affidatari con minori assistiti
1 Se genitori affidatari con domicilio all’estero prevedono di trasferirsi in Svizzera insieme a un minore assistito, devono richiedere un’autorizzazione all’autorità cantonale del nuovo Cantone di domicilio prima di stabilirvisi.
2 Oltre ai dati e ai documenti giustificativi di cui all’articolo 24, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a. se il rapporto di assistenza è stato deciso da un’autorità: il consenso motivato della competente autorità estera alla permanenza del minore presso i genitori affidatari;
b. se il rapporto di assistenza non è stato deciso da un’autorità: una dichiarazione scritta del rappresentante legale competente secondo il diritto del luogo di dimora precedente del minore sul motivo della sua permanenza presso i genitori affidatari;
c. se si tratta di un minore straniero: una dichiarazione scritta del richiedente, attestante che il mantenimento del minore è assicurato per la durata dell’assistenza in Svizzera.
3 Se manca il consenso della competente autorità estera o se per altri motivi sono necessarie ulteriori informazioni, l’autorità cantonale contatta l’autorità centrale del Cantone secondo l’articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 20076 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA). L’autorità centrale contatta la competente autorità estera per accertare la situazione.
4 Il rapporto di assistenza deciso dalla competente autorità estera è sottoposto a vigilanza da parte della competente autorità di protezione dei minori. L’autorità cantonale informa quest’ultima dell’arrivo del minore in Svizzera.