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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x
Capitolo 2: Autorizzazione
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 5 Principio
1 Il bene del minore è tenuto in massima considerazione.
2 L’autorizzazione al collocamento o all’assistenza di minori è concessa solo se è garantito che i minori:
a. sono sostenuti nel loro sviluppo fisico, mentale, sociale ed emotivo;
b. non sono discriminati a causa delle loro condizioni familiari, culturali o religiose.
Art. 6 Obbligo di autorizzazione
1 Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione:
a. i genitori diurni, i genitori affidatari o gli istituti che intendono assistere minori;
b. le organizzazioni preposte al collocamento che intendono collocare minori presso genitori affidatari.
2 Chi intende assistere minori in una situazione di crisi acuta deve disporre di un’autorizzazione, indipendentemente dalla durata e dalla regolarità dell’assistenza fornita.
Art. 7 Richiedenti
Possono richiedere un’autorizzazione:
a. come genitori diurni o affidatari: le persone fisiche aventi l’esercizio dei diritti civili, indipendentemente dal loro stato civile e dal fatto che vivano da sole o insieme a un’altra persona maggiorenne;
b. per un istituto: le persone giuridiche di diritto privato o pubblico nonché le persone fisiche o le società di persone aventi l’esercizio dei diritti civili;
c. per un’organizzazione preposta al collocamento: le persone giuridiche di diritto privato o pubblico nonché le persone fisiche o le società di persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
Art. 8 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione
1 Non è necessaria alcuna autorizzazione per:
a. l’assistenza diurna di minori da parte di parenti o affini;
b. l’assistenza di minori da parte dei loro nonni;
c. l’assistenza di minori da parte del partner del genitore che esercita l’autorità parentale e che vive nella stessa economia domestica;