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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori

b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori che vivono nella famiglia;

c. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;

d. estratto del casellario giudiziale del richiedente e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia diurna.

Art. 18 Autorizzazione

L’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

a. il numero di minori che i genitori diurni possono assistere;

b. la misura in cui i genitori diurni possono assistere minori con esigenze particolari;

c. le conoscenze specialistiche richieste;

d. i diritti e i doveri dei genitori diurni (art. 34-38).

Sottosezione 2: Istituti di assistenza diurna

Art. 19 Condizioni di autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata se l’istituto:

a. garantisce il bene dei minori da assistere;

b. dispone di un numero sufficiente di persone incaricate dell’assistenza con la formazione specialistica necessaria e adeguate capacità pedagogiche; almeno un quarto dei presenti incaricati dell’assistenza deve poter dimostrare di aver conseguito una formazione;

c. presenta un progetto riportante in particolare indicazioni sulle forme di assistenza offerte, i locali, il vitto, gli orari di apertura, i termini di preavviso, nonché un tariffario;

d. dispone di una base economica sicura;

e. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

2 Per l’assistenza di minori con esigenze particolari, l’istituto deve inoltre dimostrare che le persone incaricate dell’assistenza dispongono delle necessarie qualifiche professionali.

Art. 20 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. scopo, forma giuridica (estratto del registro commerciale) e base economica dell’istituto;

b. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;

c. generalità e qualifiche professionali del direttore;