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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori che vivono nella famiglia;
c. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;
d. estratto del casellario giudiziale del richiedente e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia diurna.
Art. 18 Autorizzazione
L’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:
a. il numero di minori che i genitori diurni possono assistere;
b. la misura in cui i genitori diurni possono assistere minori con esigenze particolari;
c. le conoscenze specialistiche richieste;
d. i diritti e i doveri dei genitori diurni (art. 34-38).
Sottosezione 2: Istituti di assistenza diurna
Art. 19 Condizioni di autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se l’istituto:
a. garantisce il bene dei minori da assistere;
b. dispone di un numero sufficiente di persone incaricate dell’assistenza con la formazione specialistica necessaria e adeguate capacità pedagogiche; almeno un quarto dei presenti incaricati dell’assistenza deve poter dimostrare di aver conseguito una formazione;
c. presenta un progetto riportante in particolare indicazioni sulle forme di assistenza offerte, i locali, il vitto, gli orari di apertura, i termini di preavviso, nonché un tariffario;
d. dispone di una base economica sicura;
e. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.
2 Per l’assistenza di minori con esigenze particolari, l’istituto deve inoltre dimostrare che le persone incaricate dell’assistenza dispongono delle necessarie qualifiche professionali.
Art. 20 Domanda
La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:
a. scopo, forma giuridica (estratto del registro commerciale) e base economica dell’istituto;
b. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;
c. generalità e qualifiche professionali del direttore;