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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori

Art. 52 Comunicazioni

1 L’organizzazione preposta al collocamento comunica immediatamente all’autorità cantonale i principali cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

2 In particolare, è necessario comunicare anticipatamente:

a. importanti cambiamenti concernenti lo statuto, l’organizzazione, l’attività e i progetti;

b. la sostituzione del direttore;

c. la cessazione dell’attività.

3 È inoltre necessario comunicare gli eventi importanti riguardanti la salute o la sicurezza dei minori collocati, in particolare malattie gravi, incidenti e decessi.

4 In caso di eventi particolari durante l’assistenza di un minore è necessario informare anche:

a. il rappresentante legale del minore, se la comunicazione non è stata limitata o esclusa dall’autorità di protezione dei minori;

b. l’autorità di protezione dei minori che ha deciso il collocamento.

Art. 53 Trasmissione di dati statistici

L’organizzazione preposta al collocamento deve trasmettere ogni anno all’autorità designata dal Cantone (art. 69 cpv. 3) i dati statistici previsti nell’autorizzazione.

Capitolo 4: Vigilanza

Art. 54 Vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari e istituti

1 Gli esperti dell’autorità cantonale visitano i genitori diurni, i genitori affidatari e gli istituti ogni volta che ciò si riveli necessario, ma almeno una volta all’anno. Sulle visite viene steso un verbale.

2 Gli esperti si accertano che siano rispettate le condizioni di autorizzazione. Valutano l’assistenza fornita ai minori collocati.

3 Assicurano in particolare che la persona o l’autorità che ha deciso il collocamento vigili sull’assistenza del minore nel singolo caso.

4 L’autorità cantonale può sottoporre gli istituti a una vigilanza particolare ed emanare disposizioni speciali a tale scopo.

Art. 55 Vigilanza su organizzazioni preposte al collocamento

1L’autorità cantonale esamina annualmente i documenti presentati dall’organizzazione preposta al collocamento e stende un verbale.

2 Esamina in particolare la documentazione, le liste e il rapporto dell’organizzazione (art. 49–51).