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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

3 Si accerta che siano rispettate le condizioni di autorizzazione.

4 In casi giustificati può eseguire visite di controllo presso i genitori affidatari assunti dall’organizzazione preposta al collocamento o farle eseguire dalla competente autorità extracantonale.

Art. 56 Eliminazione delle lacune riscontrate

1 Se si riscontrano lacune l’autorità cantonale invita i genitori diurni, i genitori affidatari oppure il direttore dell’istituto o dell’organizzazione preposta al collocamento ad adottare immediatamente le misure necessarie per colmarle. Sull’attuazione di tali misure è steso un verbale.

2 L’autorità cantonale offre consulenza o procura un aiuto competente per colmare le lacune.

3 Se necessario, informa la persona o l’autorità che ha deciso il collocamento sulle constatazioni che hanno portato all’adozione di misure.

Art. 57 Gratuità

1 Dall’attività di vigilanza non devono risultare spese a carico dei genitori diurni e affidatari.

2 Se i genitori diurni o affidatari non ottemperano ripetutamente all’invito a colmare le lacune riscontrate oppure provocano in altro modo un aumento dell’attività di vigilanza, possono essere loro addebitate le pertinenti spese.

Capitolo 5: Relazioni internazionali

Sezione 1: Assistenza di minori con domicilio all’estero da parte di genitori affidatari in Svizzera

Art. 58 Accoglimento di minori stranieri con domicilio all’estero

1Se una persona con domicilio in Svizzera intende accogliere un minore straniero con domicilio all’estero ai fini dell’assistenza come genitore affidatario e senza l’intenzione di adottarlo successivamente, può farlo soltanto in presenza di un motivo importante. Un motivo importante è dato in particolare quando i genitori affidatari sono gli unici parenti ancora in vita del minore.

2 Il richiedente deve presentare una domanda per il rilascio di un’autorizzazione per genitori affidatari anche se dispone già di un’autorizzazione per l’assistenza di minori con domicilio in Svizzera.

3 Oltre ai dati e documenti giustificativi di cui all’articolo 24, la domanda deve contenere:

a. una dichiarazione scritta del rappresentante legale competente secondo il diritto del Paese d’origine del minore sullo scopo dell’assistenza in Svizzera;