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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

b. generalità del rappresentante legale.

4 Nelle liste degli istituti di assistenza a tempo pieno figurano inoltre almeno i seguenti dati:

a. data dell’entrata e dell’uscita;

b. luogo di dimora precedente e successivo;

c. rilievi e disposizioni mediche;

d. eventi particolari.

Art. 42 Comunicazioni

1 Il direttore dell’istituto comunica immediatamente all’autorità cantonale i principali cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

2 In particolare, è necessario comunicare anticipatamente:

a. cambiamenti dei progetti e dei piani;

b. importanti cambiamenti concernenti l’organizzazione, i locali o le attività;

c. l’ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell’attività;

d. la sostituzione del direttore.

3 È inoltre necessario comunicare gli eventi importanti riguardanti la salute o la sicurezza dei minori assistiti, in particolare malattie gravi, incidenti e decessi.

4 In caso di eventi particolari durante l’assistenza di un minore è necessario informare anche:

a. il rappresentante legale del minore, se la comunicazione non è stata limitata o esclusa dall’autorità di protezione dei minori;

b. l’autorità di protezione dei minori che ha deciso il collocamento.

Art. 43 Trasmissione di dati statistici

Il direttore dell’istituto deve trasmettere ogni anno all’autorità designata dal Cantone (art. 69 cpv. 3) i dati statistici previsti nell’autorizzazione.

Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento

Art. 44 Assunzione e vigilanza di genitori affidatari

Un’organizzazione preposta al collocamento che abbia ottenuto l’autorizzazione cantonale può:

a. esaminare le domande di persone domiciliate in Svizzera per il rilascio di un’autorizzazione per genitori affidatari secondo le disposizioni della presente ordinanza (art. 22-25) e richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’autorità cantonale competente;