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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

3 L’autorità cantonale invita le persone e le autorità che hanno deciso il collocamento a sistemare altrove i minori prima che il ritiro abbia effetto. Se necessario, fornisce il proprio aiuto per il collocamento dei minori.

4 Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità cantonale sistema i minori subito altrove in misura provvisoria e, nel caso di istituti, ne dispone la chiusura immediata.

Art. 14 Revoca dell’autorizzazione

1 Se a posteriori risulta che non erano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità cantonale la revoca.

2 Se al momento della revoca l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione è già in corso, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro dell’autorizzazione.

Sezione 2: Assistenza diurna Sottosezione 1: Genitori diurni

Art. 15 Numero di minori

1 Oltre ai propri figli, i genitori diurni possono assistere fino a quattro minori. Tuttavia, compresi i propri figli minorenni, non possono assistere più di cinque minori contemporaneamente.

2 Se i genitori diurni intendono assistere minori con esigenze particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero massimo di minori che possono assistere.

3 Chi intende assistere più di quattro minori sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza diurna.

Art. 16 Condizioni di autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata se i genitori diurni:

a. garantiscono il bene dei minori da assistere;

b. con l’assistenza fornita non mettono in pericolo il bene di altri minori che vivono nella famiglia;

c. hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile;

d. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.

2 Per l’assistenza di minori con esigenze particolari, i genitori diurni devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.

Art. 17 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. generalità, formazione e attività professionale del richiedente;