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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori

alle esigenze del minore e una vigilanza sufficiente. La competente autorità estera deve essere informata del collocamento.

2 Se un istituto con sede in Svizzera intende affidare un minore assistito a genitori affidatari o a un istituto all’estero, è necessario il consenso della persona o dell’autorità che ha deciso il collocamento.

Art. 64 Ulteriori requisiti per collocamenti all’estero nell’ambito di misure

di protezione dei minori

1 Se nell’ambito di misure di protezione dei minori un’autorità di protezione dei minori intende collocare un minore presso genitori affidatari o in un istituto all’estero, informa sulle proprie intenzioni l’autorità centrale del Cantone secondo l’articolo 2 LF-RMA8.

2 L’autorità centrale richiede il consenso dell’autorità competente dello Stato in cui il minore deve essere sistemato. Le trasmette un rapporto sul minore da collocare, motivando le proprie intenzioni.

3 Il collocamento può essere eseguito soltanto previo consenso della competente autorità estera.

Art. 65 Trasferimento all’estero di genitori affidatari

1 Se genitori affidatari che assistono minori nell’ambito di misure di protezione dei minori intendono trasferirsi all’estero, ne informano immediatamente l’autorità di protezione dei minori competente.

2 L’autorità di protezione dei minori verifica se il minore può restare presso i genitori affidatari o tornare nella famiglia d’origine, oppure se deve essere collocato in un’altra famiglia.

3 Il minore può restare presso i genitori affidatari soltanto se:

a. è ben integrato nella famiglia affidataria;

b. un ritorno nella famiglia d’origine non sembra possibile per molti anni o fino al raggiungimento della maggiore età; e

c. un collocamento in un’altra famiglia metterebbe in pericolo il suo sviluppo.

4 Se l’autorità di protezione dei minori decide che il minore può restare presso i genitori affidatari, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 64.

5 Inoltre, i genitori affidatari devono:

a. disporre dell’autorizzazione necessaria della competente autorità estera; e

b. essere sottoposti a una vigilanza presso il loro domicilio all’estero.

6 Se nel luogo di domicilio all’estero non è esercitata alcuna vigilanza, il minore resta presso i genitori affidatari soltanto se l’insieme delle circostanze consente di prevedere che il rapporto di assistenza darà buoni risultati.

8 RS 211.222.32