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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

5 La presente disposizione non è applicabile ai genitori affidatari che, dopo un trasferimento all’estero secondo l’articolo 65, ritornano in Svizzera insieme al minore da loro assistito. Questi devono comunicare il loro ritorno entro dieci giorni all’autorità cantonale e all’autorità di protezione dei minori competenti.

Art. 60 Decisione dell’autorità cantonale degli stranieri, efficacia

dell’autorizzazione

1 L’autorità cantonale trasmette all’autorità cantonale degli stranieri l’autorizzazione per l’assistenza di un minore straniero fino a quel momento domiciliato all’estero, insieme al proprio rapporto sui genitori affidatari.

2 L’autorità cantonale degli stranieri decide sull’eventuale rilascio di un visto o di un permesso di dimora per il minore. Comunica la propria decisione all’autorità cantonale.

3 L’autorizzazione esplica i suoi effetti quando è rilasciato il visto o è assicurato il permesso di dimora.

Art. 61 Comunicazione dell’arrivo

I genitori affidatari devono comunicare all’autorità cantonale entro dieci giorni l’arrivo del minore in Svizzera.

Art. 62 Rifiuto dell’autorizzazione

1 Se il rapporto di assistenza è stato deciso dalla competente autorità estera e se l’autorità cantonale rifiuta l’autorizzazione, questa ne informa l’autorità cantonale degli stranieri e l’autorità centrale del Cantone secondo l’articolo 2 LF-RMA7. L’autorità centrale comunica la decisione alla competente autorità estera.

2 Se il minore interessato si trova già in Svizzera:

a. l’autorità cantonale adotta le misure necessarie per la protezione del minore e ne informa l’autorità centrale;

b. l’autorità centrale stabilisce il modo di procedere insieme alla competente autorità estera.

3 La decisione sul rilascio o il rifiuto dell’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale non deve mettere il minore in una situazione intollerabile o esporlo in altro modo a un grave pericolo per la sua salute fisica o mentale.

Sezione 2: Assistenza di minori all’estero

Art. 63 Collocamento all’estero

1 Un minore può essere collocato all’estero presso genitori affidatari o in un istituto soltanto se secondo il diritto dello Stato estero è garantita un’assistenza conforme

7 RS 211.222.32