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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
Art. 74 Abrogazione del diritto in vigore
L’ordinanza del 19 ottobre 197712 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione è abrogata.
Art. 75 Domande pendenti
Le domande pendenti per l’assistenza di minori presso genitori diurni, genitori affidatari o in un istituto sono rette dal nuovo diritto.
Art. 76 Autorizzazioni già rilasciate
Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto previgente restano valide al massimo fino a un anno dopo l’istituzione dell’autorità cantonale.
Art. 77 Autorizzazioni per forme di assistenza finora non subordinate
all’obbligo di autorizzazione
1 Per le forme di assistenza previste dalla presente ordinanza, che esistono da almeno un anno al momento della sua entrata in vigore e per le quali il diritto previgente non prevedeva l’obbligo di autorizzazione, la domanda d’autorizzazione deve essere presentata all’autorità competente secondo il diritto previgente entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza.
2 Se da una verifica sommaria risulta garantita un’assistenza positiva per lo sviluppo del minore, il Cantone può rilasciare un’autorizzazione provvisoria valida al massimo fino a un anno dopo l’istituzione dell’autorità cantonale.
Art. 78 Organizzazioni preposte al collocamento
1 Prima dell’istituzione dell’autorità cantonale non possono essere rilasciate autorizzazioni a organizzazioni preposte al collocamento.
2 Le organizzazioni preposte al collocamento che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano la propria attività da almeno cinque anni e che rispondono ai requisiti previsti dall’ordinanza, possono continuare l’attività fino al rilascio dell’autorizzazione, ma al massimo fino a un anno dopo l’istituzione dell’autorità cantonale.
3 Fino al rilascio dell’autorizzazione all’organizzazione preposta al collocamento:
a. questa può collaborare solo con genitori affidatari che dispongono di un’autorizzazione cantonale e che sono sottoposti a vigilanza da parte dell’autorità competente del Cantone;
b. le richieste per il rilascio di un’autorizzazione per genitori affidatari (art. 44 cpv. 1 lett. a) presentate dall’organizzazione all’autorità cantonale competente sono esaminate da quest’ultima e autorizzate nell’ambito di una procedura ordinaria.
12 RU 1977 1931, 1989 54, 2002 4167, 2007 5627