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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
Capitolo 6: Responsabilità
Art. 68
1 La responsabilità delle autorità interessate dalla presente ordinanza è retta dalle disposizioni del Codice civile10 sulla protezione degli adulti (art. 454 seg.). Per la condotta delle organizzazioni preposte al collocamento è responsabile il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione e che esercita la vigilanza.
2Per le responsabilità delle autorità federali è applicabile la legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità.
Capitolo 7: Statistica
Art. 69
1L’Ufficio federale di statistica (UST) esegue le rilevazioni statistiche sull’assistenza di minori fuori della casa dei genitori necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.
2 Definisce i caratteri necessari per le rilevazioni statistiche dei Cantoni, nonché le rispettive modalità, nomenclature e chiavi di codifica. Li mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni e pubblica regolarmente un catalogo ufficiale contenente tutti questi elementi.
3 Il Cantone designa un’autorità che trasmette all’UST i dati necessari per le statistiche.
4 La trasmissione dei dati all’UST viene eseguita attraverso una piattaforma informatica sicura o mediante supporti di dati elettronici secondo le prescrizioni dell’UST.
Capitolo 8: Obblighi di notificazione, diritto e obbligo di comunicazione
Art. 70 Obblighi di notificazione delle autorità
1 Il controllo degli abitanti del Comune notifica all’autorità cantonale l’arrivo di minori che vivono presso genitori affidatari o in istituti.
2 Se l’autorità di protezione dei minori sistema un minore presso genitori affidatari o in un istituto di un altro Cantone, ne informa l’autorità cantonale ivi competente.
3 L’autorità cantonale informa l’autorità competente dell’altro Cantone se:
a. il domicilio di genitori diurni o affidatari viene trasferito in un altro Cantone;
b. la sede di istituti o organizzazioni preposte al collocamento viene trasferita in un altro Cantone;
10 RS 210
11 RS 170.32