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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
Sezione 3: Istituti
Art. 39 Corsi di perfezionamento
1 I direttori di istituti e i loro collaboratori incaricati dell’assistenza devono frequentare ogni anno corsi di perfezionamento presso una struttura riconosciuta dal Cantone.
2 L’autorità cantonale può prescrivere la frequenza di determinati corsi.
Art. 40 Doveri degli istituti di assistenza a tempo pieno
1 Gli istituti di assistenza a tempo pieno devono assicurare che il minore:
a. venga informato sui propri diritti;
b. in caso di domande o problemi, possa rivolgersi a una persona di fiducia interna o esterna all’istituto, assegnatagli a tale scopo;
c. venga sentito prima di tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita.
2 Se è necessario collocare il minore altrove o farlo ritornare nella famiglia d’origine, assicurano che venga preparato e accompagnato.
3 Sostengono il minore nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è assistito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
4 Allestiscono una documentazione per ogni minore assistito, riportandovi in particolare le seguenti informazioni:
a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;
b. eventi particolari;
c. misure adottate;
d. malattie del minore;
e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.
5 La documentazione deve essere conservata fino a dieci anni dopo il raggiungimento della maggiore età dell’assistito.
6 Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all’autorità cantonale o alla competente autorità di protezione dei minori. Anche il rappresentante legale o il minore assistito capace di discernimento possono chiedere di consultarla.
Art. 41 Liste
1 Gli istituti tengono liste riportanti i minori da loro assistiti.
2 Presentano le liste ogni anno all’autorità cantonale.
3 Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:
a. generalità del minore;