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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori

Sezione 3: Istituti

Art. 39 Corsi di perfezionamento

1 I direttori di istituti e i loro collaboratori incaricati dell’assistenza devono frequentare ogni anno corsi di perfezionamento presso una struttura riconosciuta dal Cantone.

2 L’autorità cantonale può prescrivere la frequenza di determinati corsi.

Art. 40 Doveri degli istituti di assistenza a tempo pieno

1 Gli istituti di assistenza a tempo pieno devono assicurare che il minore:

a. venga informato sui propri diritti;

b. in caso di domande o problemi, possa rivolgersi a una persona di fiducia interna o esterna all’istituto, assegnatagli a tale scopo;

c. venga sentito prima di tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita.

2 Se è necessario collocare il minore altrove o farlo ritornare nella famiglia d’origine, assicurano che venga preparato e accompagnato.

3 Sostengono il minore nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è assistito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

4 Allestiscono una documentazione per ogni minore assistito, riportandovi in particolare le seguenti informazioni:

a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;

b. eventi particolari;

c. misure adottate;

d. malattie del minore;

e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.

5 La documentazione deve essere conservata fino a dieci anni dopo il raggiungimento della maggiore età dell’assistito.

6 Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all’autorità cantonale o alla competente autorità di protezione dei minori. Anche il rappresentante legale o il minore assistito capace di discernimento possono chiedere di consultarla.

Art. 41 Liste

1 Gli istituti tengono liste riportanti i minori da loro assistiti.

2 Presentano le liste ogni anno all’autorità cantonale.

3 Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:

a. generalità del minore;