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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
l. se l’organizzazione preposta al collocamento è una persona giuridica, statuto e organi.
Art. 33 Autorizzazione
L’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:
a. la misura in cui l’organizzazione può collocare minori con esigenze particolari;
b. se l’organizzazione può offrire collocamenti per situazioni di crisi acuta;
c. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;
d. i diritti e i doveri dell’organizzazione preposta al collocamento (art. 34 e 44-53).
Capitolo 3: Diritti e doveri
Sezione 1: Contratto di assistenza
Art. 34
1 Se l’assistenza viene fornita dietro compenso, le parti devono concludere un contratto di assistenza scritto. Il contratto fissa in particolare:
a. il tipo di assistenza;
b. i diritti e i doveri delle parti;
c. gli obiettivi dell’assistenza;
d. il piano di assistenza;
e. l’educazione culturale e religiosa del minore;
f. le esigenze particolari del minore da rispettare;
g. la stipula delle assicurazioni necessarie;
h. il comportamento in caso di malattia o incidente del minore;
i. la consegna di attestati e documenti del minore;
j. l’ammontare del compenso;
k. l’assunzione delle spese accessorie, in particolare per il dentista, le ore di ripetizione, le attività sportive o i corsi di musica;
l. la procedura in caso di conflitti;
m. la procedura in caso di modifica o disdetta del contratto.
2 In un allegato del contratto devono essere riportate in particolare le seguenti informazioni:
a. gli attestati e i documenti del minore consegnati;