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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori

l. se l’organizzazione preposta al collocamento è una persona giuridica, statuto e organi.

Art. 33 Autorizzazione

L’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

a. la misura in cui l’organizzazione può collocare minori con esigenze particolari;

b. se l’organizzazione può offrire collocamenti per situazioni di crisi acuta;

c. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;

d. i diritti e i doveri dell’organizzazione preposta al collocamento (art. 34 e 44-53).

Capitolo 3: Diritti e doveri

Sezione 1: Contratto di assistenza

Art. 34

1 Se l’assistenza viene fornita dietro compenso, le parti devono concludere un contratto di assistenza scritto. Il contratto fissa in particolare:

a. il tipo di assistenza;

b. i diritti e i doveri delle parti;

c. gli obiettivi dell’assistenza;

d. il piano di assistenza;

e. l’educazione culturale e religiosa del minore;

f. le esigenze particolari del minore da rispettare;

g. la stipula delle assicurazioni necessarie;

h. il comportamento in caso di malattia o incidente del minore;

i. la consegna di attestati e documenti del minore;

j. l’ammontare del compenso;

k. l’assunzione delle spese accessorie, in particolare per il dentista, le ore di ripetizione, le attività sportive o i corsi di musica;

l. la procedura in caso di conflitti;

m. la procedura in caso di modifica o disdetta del contratto.

2 In un allegato del contratto devono essere riportate in particolare le seguenti informazioni:

a. gli attestati e i documenti del minore consegnati;