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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
b. esercitare la vigilanza sui genitori affidatari che ha assunto, secondo le disposizioni della presente ordinanza (art. 54).
Art. 45 Collocamento
1 L’organizzazione preposta al collocamento può collocare minori soltanto presso genitori affidatari che:
a. dispongono di un’autorizzazione cantonale;
b. sono assunti dall’organizzazione secondo le disposizioni del Diritto delle obbligazioni4 sul contratto di lavoro; e
c. sono adatti all’assistenza del minore nel singolo caso.
2 Per il collocamento, l’organizzazione preposta si basa sulla decisione dell’autorità di protezione dei minori o del rappresentante legale del minore, con i quali è regolarmente in contatto.
Art. 46 Sostegno specialistico dei genitori affidatari
1 L’organizzazione preposta al collocamento offre ai genitori affidatari consulenza specialistica e supervisione da parte di esperti con un’adeguata formazione.
2 L’esperto competente contatta il minore e i genitori affidatari almeno una volta al mese.
Art. 47 Doveri nei confronti del minore
1 L’organizzazione preposta al collocamento deve assicurare che il minore:
a. venga informato sui propri diritti;
b. in caso di domande o problemi, possa rivolgersi a una persona di fiducia interna o esterna all’organizzazione, assegnatagli a tale scopo;
c. venga sentito prima di tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita.
2 Se è necessario collocare il minore altrove o farlo ritornare nella famiglia d’origine, assicura che venga preparato e accompagnato.
3 Sostiene il minore nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è assistito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Art. 48 Corsi di perfezionamento
1 I direttori di istituti e i loro collaboratori incaricati di esaminare le domande, vigilare sui genitori affidatari e sostenerli, nonché di scegliere i genitori nel singolo caso, devono frequentare ogni anno corsi di perfezionamento presso una struttura riconosciuta dal Cantone.
4 RS 220