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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori

b. esercitare la vigilanza sui genitori affidatari che ha assunto, secondo le disposizioni della presente ordinanza (art. 54).

Art. 45 Collocamento

1 L’organizzazione preposta al collocamento può collocare minori soltanto presso genitori affidatari che:

a. dispongono di un’autorizzazione cantonale;

b. sono assunti dall’organizzazione secondo le disposizioni del Diritto delle obbligazioni4 sul contratto di lavoro; e

c. sono adatti all’assistenza del minore nel singolo caso.

2 Per il collocamento, l’organizzazione preposta si basa sulla decisione dell’autorità di protezione dei minori o del rappresentante legale del minore, con i quali è regolarmente in contatto.

Art. 46 Sostegno specialistico dei genitori affidatari

1 L’organizzazione preposta al collocamento offre ai genitori affidatari consulenza specialistica e supervisione da parte di esperti con un’adeguata formazione.

2 L’esperto competente contatta il minore e i genitori affidatari almeno una volta al mese.

Art. 47 Doveri nei confronti del minore

1 L’organizzazione preposta al collocamento deve assicurare che il minore:

a. venga informato sui propri diritti;

b. in caso di domande o problemi, possa rivolgersi a una persona di fiducia interna o esterna all’organizzazione, assegnatagli a tale scopo;

c. venga sentito prima di tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita.

2 Se è necessario collocare il minore altrove o farlo ritornare nella famiglia d’origine, assicura che venga preparato e accompagnato.

3 Sostiene il minore nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è assistito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Art. 48 Corsi di perfezionamento

1 I direttori di istituti e i loro collaboratori incaricati di esaminare le domande, vigilare sui genitori affidatari e sostenerli, nonché di scegliere i genitori nel singolo caso, devono frequentare ogni anno corsi di perfezionamento presso una struttura riconosciuta dal Cantone.

4 RS 220