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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori

f. generalità e qualifiche professionali del direttore;

g. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché la loro funzione all’interno dell’istituto;

h. estratto del casellario giudiziale del direttore e di tutti i collaboratori;

i. disposizione e attrezzature dei locali adibiti ai minori;

j. piano di gestione, tariffario e attestati d’assicurazione;

k. piano per l’igiene e la sicurezza;

l. se l’istituto è una persona giuridica, statuto e lista degli organi.

Art. 29 Autorizzazione

L’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

a. il numero di minori che possono essere assistiti nell’istituto;

b. la misura in cui possono essere assistiti minori con esigenze particolari;

c. il numero delle persone necessarie per assistere ogni minore o ogni gruppo di minori;

d. l’idoneità dell’istituto all’assistenza di minori in situazioni di crisi acuta;

e. le conoscenze specialistiche richieste;

f. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;

g. i diritti e i doveri dell’istituto (art. 34 e 39-43).

Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento

Art. 30 Condizioni di autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata se l’organizzazione preposta al collocamento:

a. garantisce il bene dei minori da collocare;

b. fissa in un progetto educativo i principi e i metodi adottati;

c. offre possibilità di formazione e perfezionamento ai genitori affidatari;

d. dispone di una base economica sicura;

e. garantisce un’adeguata copertura assicurativa, in particolare nell’ambito delle assicurazioni previste dal contratto di lavoro (AVS/AD/AI, Cassa pensioni, infortunio professionale e infortunio non professionale, indennità giornaliere e assicurazione di responsabilità civile professionale);

f. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.