Progetto
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
f. generalità e qualifiche professionali del direttore;
g. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché la loro funzione all’interno dell’istituto;
h. estratto del casellario giudiziale del direttore e di tutti i collaboratori;
i. disposizione e attrezzature dei locali adibiti ai minori;
j. piano di gestione, tariffario e attestati d’assicurazione;
k. piano per l’igiene e la sicurezza;
l. se l’istituto è una persona giuridica, statuto e lista degli organi.
Art. 29 Autorizzazione
L’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:
a. il numero di minori che possono essere assistiti nell’istituto;
b. la misura in cui possono essere assistiti minori con esigenze particolari;
c. il numero delle persone necessarie per assistere ogni minore o ogni gruppo di minori;
d. l’idoneità dell’istituto all’assistenza di minori in situazioni di crisi acuta;
e. le conoscenze specialistiche richieste;
f. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;
g. i diritti e i doveri dell’istituto (art. 34 e 39-43).
Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento
Art. 30 Condizioni di autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata se l’organizzazione preposta al collocamento:
a. garantisce il bene dei minori da collocare;
b. fissa in un progetto educativo i principi e i metodi adottati;
c. offre possibilità di formazione e perfezionamento ai genitori affidatari;
d. dispone di una base economica sicura;
e. garantisce un’adeguata copertura assicurativa, in particolare nell’ambito delle assicurazioni previste dal contratto di lavoro (AVS/AD/AI, Cassa pensioni, infortunio professionale e infortunio non professionale, indennità giornaliere e assicurazione di responsabilità civile professionale);
f. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.