Progetto
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori
c. Istituto di assistenza diurna: istituto autorizzato ad assistere regolarmente nel corso della giornata più di quattro minori, per almeno 20 ore complessive a settimana;
d. Genitori affidatari: persone autorizzate ad assistere regolarmente, oltre ai propri figli, al massimo tre minori, per almeno due giorni e due notti a settimana e a minore;
e. Istituto di assistenza a tempo pieno: istituto autorizzato ad assistere regolarmente più di tre minori, per almeno due giorni e due notti complessive a settimana;
f. Organizzazione preposta al collocamento: organizzazione autorizzata ad assumere e a vigilare su genitori affidatari nonché a collocare minori presso questi ultimi.
Art. 3 Autorità cantonale competente per l’autorizzazione e la vigilanza
1 Il Cantone designa un’autorità (cantonale) competente per il rilascio dell’autorizzazione e per la vigilanza su:
a. genitori diurni e genitori affidatari con domicilio nel Cantone;
b. istituti e organizzazioni preposte al collocamento con sede nel Cantone.
2 La vigilanza sull’assistenza di un minore nel singolo caso resta di competenza della persona o autorità che ha deciso il collocamento.
3 L’autorità cantonale è specializzata in materia.
4 Il Cantone può affidare la competenza per genitori diurni e istituti di assistenza diurna a un’altra autorità idonea.
Art. 4 Provvedimenti cantonali
1 I Cantoni adottano provvedimenti per garantire l’alta qualità dell’assistenza, promuovendo in particolare il perfezionamento professionale delle persone attive in questo settore.
2 Designano un servizio specializzato che fornisce consulenza ai genitori diurni, ai genitori affidatari, agli istituti e alle organizzazioni preposte al collocamento. Garantiscono che in particolare i genitori affidatari ricevano un sostegno immediato anche nelle situazioni di crisi.
3 Possono prevedere la stipula di un’assicurazione collettiva di responsabilità civile che copra eventuali danni causati da minori assistiti alle persone che vivono nella famiglia affidataria.
4 Possono emanare disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori.