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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

2 L’autorità cantonale può prescrivere la frequenza di determinati corsi.

Art. 49 Documentazione e obbligo d’informazione

1 Le organizzazioni preposte al collocamento allestiscono una documentazione per ogni minore assistito, riportandovi in particolare le seguenti informazioni:

a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;

b. eventi particolari;

c. misure adottate;

d. malattie del minore;

e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.

2 La documentazione deve essere conservata fino a dieci anni dopo il raggiungimento della maggiore età dell’assistito.

3 Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all’autorità cantonale o alla competente autorità di protezione dei minori. Anche il rappresentante legale o il minore assistito capace di discernimento possono chiedere di consultarla.

Art. 50 Liste

1 Le organizzazioni preposte al collocamento tengono liste riportanti:

a. i genitori affidatari assunti;

b. i minori collocati.

2 Presentano le liste ogni anno all’autorità cantonale.

3 Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:

a. generalità dei genitori affidatari;

b. generalità del minore;

c. generalità del rappresentante legale del minore;

d. data dell’entrata e dell’uscita;

e. luogo di dimora precedente e successivo;

f. rilievi e disposizioni mediche;

g. eventi particolari.

Art. 51 Rapporto

1 L’organizzazione preposta al collocamento presenta ogni anno all’autorità cantonale un rapporto sulla sua attività, in particolare sulla vigilanza esercitata sui genitori affidatari che ha assunto.

2 Nel rapporto vanno riportati eventuali problemi dei genitori affidatari e osservazioni sulla loro idoneità.

3 L’autorità cantonale può chiedere di consultare i verbali della vigilanza.