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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine
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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x
2 L’autorità cantonale può prescrivere la frequenza di determinati corsi.
Art. 49 Documentazione e obbligo d’informazione
1 Le organizzazioni preposte al collocamento allestiscono una documentazione per ogni minore assistito, riportandovi in particolare le seguenti informazioni:
a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;
b. eventi particolari;
c. misure adottate;
d. malattie del minore;
e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.
2 La documentazione deve essere conservata fino a dieci anni dopo il raggiungimento della maggiore età dell’assistito.
3 Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all’autorità cantonale o alla competente autorità di protezione dei minori. Anche il rappresentante legale o il minore assistito capace di discernimento possono chiedere di consultarla.
Art. 50 Liste
1 Le organizzazioni preposte al collocamento tengono liste riportanti:
a. i genitori affidatari assunti;
b. i minori collocati.
2 Presentano le liste ogni anno all’autorità cantonale.
3 Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:
a. generalità dei genitori affidatari;
b. generalità del minore;
c. generalità del rappresentante legale del minore;
d. data dell’entrata e dell’uscita;
e. luogo di dimora precedente e successivo;
f. rilievi e disposizioni mediche;
g. eventi particolari.
Art. 51 Rapporto
1 L’organizzazione preposta al collocamento presenta ogni anno all’autorità cantonale un rapporto sulla sua attività, in particolare sulla vigilanza esercitata sui genitori affidatari che ha assunto.
2 Nel rapporto vanno riportati eventuali problemi dei genitori affidatari e osservazioni sulla loro idoneità.
3 L’autorità cantonale può chiedere di consultare i verbali della vigilanza.